A cura dell Dott.ssa Silvana Toriello
Le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio sono state introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art.4, co.1, lett.d) della L. n.30/03 (c.d. Legge Biagi), poi disciplinate dal D.Lgs. n.276/03 (artt.70-73) con l’intento di ricondurre nella legalità una serie di prestazioni lavorative tendenzialmente svolte in forma “sommersa”, che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario con conseguente attribuzione, ai lavoratori in tal modo coinvolti, di una sostanziale copertura previdenziale ed assicurativa in precedenza del tutto assente e di favorire l’occupazione di alcune fasce di lavoratori considerati marginali e quindi “a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”. Inizialmente il legislatore ne aveva limitato la fruizione ai soli disoccupati da oltre un anno, alle casalinghe, agli studenti ed ai pensionati, ai disabili e soggetti in comunità di recupero, ai lavoratori extracomunitari, regolarmente presenti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
Dopo una prima sperimentazione nella città di Treviso, la prima significativa applicazione della disciplina contenuta nella Legge Biagi è stata attuata in occasione della vendemmia 2008 (limitatamente a studenti e pensionati), ed è stata poi estesa a tutte le attività agricole con successiva estensione a tutta una serie di committenti ed attività che si passa ad esaminare....
LaPrevidenza.it, 01/03/2010
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