Ministero Economia e Finanze, circolare 6.5.2011 n. 16
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L'art. 2 c. 1 e 23 della legge 8.8.1995 n. 335, nell'istituire presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, ha previsto, nelle more della definizione dell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo, una fase transitoria durante la quale le amministrazioni centrali e periferiche hanno continuato, in regime convenzionale, ad espletare le attività connesse alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali, i cui pagamenti sono imputati direttamente a carico del bilancio dell'INPDAP.
L'INPDAP è progressivamente subentrato nelle competenze pensionistiche delle predette amministrazioni nei tempi e con le modalitàindicate nell'allegato (A)....
LaPrevidenza.it, 26/09/2011
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