Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 6 settembre 2013
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 settembre 2013
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa. (13A07852)
(GU n.232 del 3-10-2013)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita' ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17; Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108; Viste le Comunicazioni della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e la Decisione della Commissione Europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli Aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7); Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformita' alle disposizioni del Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 2, comma 236, lettera a), della legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che con decreto del Ministro dei trasporti, siano individuati gli interventi necessari per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria per assicurare la continuita' territoriale da e per tale aeroporto nonche' per la continuita' territoriale dell'isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro dei trasporti n. 14/T del 24 gennaio 2008, che destina la somma di 1,5 milioni di euro sopra citata, per gli oneri di servizio pubblico necessari ad assicurare la continuita' territoriale dell'isola d'Elba, in conformita' alle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, ora abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; Visto l'art. 43 della legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2012, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 27 dicembre 2012 (Legge finanziaria 2013), che autorizza la Giunta Regionale ad erogare contributi straordinari fino all'importo massimo di euro 350.000,00 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015, al fine di concorrere al pagamento degli oneri di servizio pubblico per l'effettuazione di collegamenti aerei con l'isola d'Elba; Visto il decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 126 del 1° giugno 2010 avente ad oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa», cosi' come modificato dal D.M. n. 988 del 15 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 13 del 18 gennaio 2011, che ha differito la data di entrata in vigore degli oneri medesimi, al 27 marzo 2011;
Considerata la necessita' di individuare nuovi parametri sui quali articolare una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei con l'isola d'Elba, tramite una nuova Conferenza di Servizi; Vista la delega conferita con nota n. 33710 del 25 settembre 2012 dal Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al Presidente della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 36, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, ad indire e presiedere la Conferenza di Servizi, al fine di individuare il contenuto dell'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate; Viste le risultanze della Conferenza di servizi, tenutasi nei giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013; Ritenuto necessario assicurare collegamenti onerati tra lo scalo dell'isola d'Elba e quelli di Pisa, Firenze e Milano Linate; Considerato che occorre far cessare dalla data di pubblicazione del presente decreto gli effetti del regime onerato sui voli da e per l'isola d'Elba, cosi' come individuati dal decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010;
Decreta:
Art. 1 Limitatamente alle finalita' perseguite dal presente Decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.
Art. 2 Al fine di assicurare l'effettuazione di un collegamento aereo adeguato, regolare e continuativo, il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 3 Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 1 diverranno obbligatori dal 30 marzo 2014.
Art. 4 I vettori comunitari che intendono operare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, in conformita' agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione Civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.
Art. 5 Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del Regolamento (CE) 1008/2008, il diritto di esercire ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potra' essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 30 marzo 2014, tramite gara pubblica in conformita' alla procedura prevista dall'art. 17 del medesimo Regolamento comunitario, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4.
Art. 6 L'E.N.A.C. e' incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione, di fornire informazioni ed altresi' di mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara ed agli oneri di servizio pubblico.
Art. 7 Con successivo decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo viene concesso al vettore aggiudicatario della gara di cui all'art. 5 il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e viene altresi' approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. ed il vettore stesso per regolamentare tale servizio. Il decreto di cui al comma precedente e' sottoposto agli Organi competenti per il controllo.
Art. 8 Alla data di pubblicazione del presente decreto cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 280 del 10 maggio 2010.
Art. 9 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.mit.gov.it.
Roma, 6 settembre 2013 Il Ministro: Lupi
Allegato Tecnico
Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa A norma delle disposizioni dell'art. 16 e 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunita', il Governo italiano in conformita' alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi, tenutasi nei giorni 11 dicembre 2012 e 29 gennaio 2013 su convocazione del Presidente della Regione Toscana, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle rotte seguenti: 1. Rotte onerate: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa; Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa; Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa. Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunita' Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunita', l'Autorita' competente potra' riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalita' previste nel presente documento. 2. Requisiti richiesti. L'E.N.A.C. verifichera' che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve: essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria; essere in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorita' competente di uno Stato membro ai sensi del Regolamento (CE) 1008/2008; dimostrare di possedere la disponibilita', in proprieta' o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacita' necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri; distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale; essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri; essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modifiche; non essere inserito nella cosiddetta «Black List» relativa alle compagnie aeree che non rispondono agli standard di sicurezza europea, cosi' come pubblicata sul sito internet: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_ it.htm impegnare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilita' civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi; non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; applicare ai voli onerati il «Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano», approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it. 3. Articolazione degli oneri di servizio pubblico. 3.1. In termini di numero di frequenze. Le rotte sotto indicate devono essere operate almeno con le seguenti frequenze minime: a) Rotta Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa: nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di lunedi'; 2 voli in andata e 2 voli in ritorno nelle giornate di mercoledi' e sabato; nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile, 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nelle giornate di lunedi', mercoledi' e sabato. b) Rotta Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di martedi', da operarsi durante tutto l'anno. c) Rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa: 1 volo in andata e 1 volo in ritorno nella giornata di venerdi', da operarsi nei periodi dal 16 aprile al 15 ottobre e dal 1° dicembre al 15 gennaio.
3.2. Fasce orarie. Devono essere assicurati voli almeno nelle fasce orarie sotto descritte: Rotta Elba Marina di Campo - Pisa. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nei giorni di lunedi', mercoledi' e sabato; 1 volo con partenza nella fascia oraria 15.00 - 17.00 nei giorni di mercoledi' e sabato. Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nei giorni di lunedi', mercoledi' e sabato. Rotta Pisa - Elba Marina di Campo. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 10.00 - 15.00 nei giorni di mercoledi' e sabato; 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 - 19.00 nei giorni di lunedi' e mercoledi'; 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 - 20.00 nel giorno di sabato. Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 18.00 nei giorni di lunedi', mercoledi' e sabato. Rotta Elba Marina di Campo - Firenze. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di martedi'. Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di martedi'. Rotta Firenze - Elba Marina di Campo. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 19.00 nel giorno di martedi'. Nel periodo dal 16 ottobre al 15 aprile: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 18.00 nel giorno di martedi'. Rotta Elba Marina di Campo - Milano Linate. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di venerdi'. Nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio: 1 volo con partenza nella fascia oraria 08.20 - 10.00 nel giorno di venerdi'. Rotta Milano Linate - Elba Marina di Campo. Nel periodo dal 16 aprile al 15 ottobre: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 17.00 - 19.00 nel giorno di venerdi'. Nel periodo dal 1° dicembre al 15 gennaio: 1 volo con arrivo all'aeroporto di Marina di Campo nella fascia oraria 15.00 - 17.00 nel giorno di venerdi'. In relazione alle caratteristiche dell'aeroporto Marina di Campo, abilitato solo al traffico VFR, l'operativita' dei voli resta subordinata al rispetto delle regole sul volo a vista (VFR). Tutte le manovre di atterraggio e decollo sull'aeroporto di Marina di Campo/ isola D'Elba dovranno essere condotte in condizioni di luce diurna (dall'alba - 30 minuti al tramonto + 30 minuti). 3.3. In termini di aeromobili utilizzabili o di capacita' offerta. Il servizio Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, dovra' essere effettuato con aeromobili bimotore aventi una capacita' minima di 12 posti. I vettori, all'atto di presentazione dell'accettazione, devono dimostrare, attraverso dati e tabelle approvate dai post- holders flight operations, che le prestazioni degli aeromobili utilizzati consentano, nel rispetto del regolamento (CE) n. 859/2008, il trasporto di almeno 12 passeggeri da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo - Pisa, considerata una tratta tipica di circa 40 minuti; da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo - Firenze, considerata una tratta tipica di circa 50 minuti; da e per l'aeroporto di Elba Marina di Campo - Milano Linate, considerata una tratta tipica di circa 1 ora e 25 minuti. Inoltre, i vettori che accettano di operare i collegamenti onerati si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilita' e delle persone a mobilita' ridotta nel trasporto aereo. L'intera capacita' di ciascun aeromobile dovra' essere messa in vendita secondo il regime degli oneri. 3.4. In termini di tariffe: a) Le tariffe massime da applicare su ciascuna tratta sono le seguenti:
LaPrevidenza.it, 26/10/2013
Avvocato
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...