venerdì, 23 ottobre 2026

Le associazioni di stampo mafioso dal punto di vista normativo e criminologico

Articolo di Angela Allegria, Ricercatrice del Centro Studi delle Migrazioni

 

L’espressione “criminalità organizzata” è stata introdotta intorno alla metà degli anni Settanta, in relazione ai fenomeni dei sequestri di persona e di diffusione degli stupefacenti ed alla com parsa dei primi gruppi terroristici.  In tale contesto sono state introdotte nel nostro codice penale le figure dell’ “Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”, prevista dall’art. 270 bis c.p., e della “Associazione di tipo mafioso”, prevista dall’art. 416 bis c.p. L’introduzione dell’art. 416 bis c.p. all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, avvenuta a seguito della Legge 13 dicembre 1982 n. 646, esprime il tentativo di dare una definizione giuri dica all’organizzazione mafiosa,fissando in esso una categoria criminologica abbastanza com plessa, categoria che, fino al 1982 godeva di ampi spazi di impunità.  Il legislatore del 1982 è partito da un concetto metagiuridico, quello di mafia, per farne una categoria giuridica,qual’è quella di associazione di tipo mafioso, la cui estensione viene addirti tura dilatata, in base alla statuizione contenuta nell’ultimo comma, introdotto, per ricom prendere le altre associazioni comunque denominate, ma che presentino i caratteri di quella mafiosa. Prima del 1982, le posizioni all’interno della dottrina erano diverse ed opposte. Una parte della dottrina riteneva che, di per se stessa, nel caso della mafia non si realizzassero gli estremi del delitto di associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. poiché, per poter ravvisare tale delitto, occorreva che fra le finalità dell’associazione vi fosse quella di realizzare determinate fattispecie criminose (Antolisei). Altra parte della dottrina, invece, considerava la mafia associazione per delinquere (Manzini). Secondo un altro orientamento,manifestato da molti membri della Prima Commissione Parla mentare d’inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, per sconfiggere la mafia era necessario far ricorso alle misure di prevenzione. Per contro,la tesi dell’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 416 c.p. era stata recepita da tempo da gran parte della giurisprudenza sebbene,dinanzi ai numerosi insuccessi giudiziari e all’intensificarsi dell’attività criminosa (basti pensare ad esempio al processo di Catanzaro), il legislatore italiano avesse emanato la Legge 31 maggio 1965, n. 575, nella quale privilegiava le misure di  prevenzione. Il termine “mafia” fa ingresso in un testo normativo della Repubblica ad opera del legislatore del 1975 il quale, per la prima volta, introduce il concetto di “associazione mafiosa”, pur non chiarendo il significato di tale definizione......

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LaPrevidenza.it, 22/01/2009

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