Inps, Circolare 28 Gennaio 2009 n. 13
Con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 è stata illustrata la disposizione normativa, contenuta nell’art. 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247(1), che ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l’aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia un ulteriore aumento di un punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Poiché non sono intervenute modifiche normative riferite alle aliquote in argomento, vengono confermate le innovazioni introdotte dalla citata legge finanziaria dello scorso anno. Come per gli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva, istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (2). La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007). Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l’anno 2009, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue...
LaPrevidenza.it, 12/02/2009
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