Inps, Circolare 3.2.2010 n. 17
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.
L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»....
LaPrevidenza.it, 04/02/2010
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