Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.12.2011 n. 27676
G.R., titolare di rendita di inabilità per infortunio sul lavoro, ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corresponsione di una integrazione di detta rendita, D.P.R. n. 1124 del 1965, ex art. 89 fino alla concorrenza della misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta, per il periodo dal 6.10.1998 al 19.8.1999, in cui si era sottoposta a speciali cure mediche e chirurgiche necessarie alla reintegrazione della propria capacità lavorativa. Il Tribunale di Rimini ha respinto la domanda con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna, che ha ritenuto che il riconoscimento del diritto a rendita non consentiva la coesistenza, per lo stesso periodo, dell'indennità per inabilità temporanea, atteso che, nel caso di una riacutizzazione dei postumi permanenti conseguenti all'infortunio sul lavoro, avrebbe potuto, se mai, essere riconosciuto all'interessata il diritto alla corresponsione dell'indennità di malattia da parte dell'Inps. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione G.R. affidandosi ad un unico motivo di ricorso cui resiste con controricorso l'Inail....
LaPrevidenza.it, 25/02/2012
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