lunedì, 19 ottobre 2026

La testimonianza dei minorenni nel processo penale

Articolo dell' Avv. Prof. Carlo Crapanzano

 

In linea di principio, e secondo quanto prevede il primo comma dell’art. 196 c.p.p., “ogni persona ha la capacità di testimoniare”. Tale principio vale come riferimento di carattere generale anche per i minorenni. Si è obiettato da alcuni che sarebbe invece preclusa tale testimonianza dall’art. 120 c.p.p. laddove prevede che “Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento: a) i minori degli anni quattordici…”, ma opportunamente la giurisprudenza di legittimità ha da tempo interpretato e chiarito la portata della norma (vedi ex pluribus Cass. pen., Sez. III, 28/02/2003, n.19789 secondo la quale “l'articolo 120 del c.p.p non contiene alcun divieto alla testimonianza dei minori, giacché si limita a stabilire che i minori degli anni quattordici e gli altri soggetti appartenenti alle categorie ivi specificamente indicate (infermi di mente, ubriachi, intossicati per sostanze stupefacenti, sottoposti a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione) non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento. Si fissa in tal modo solo una generale inidoneità delle persone catalogate ad assolvere alla funzione di garanzia che la legge prevede per il compimento di determinate attività (per esempio, le ispezioni e le perquisizioni), nelle quali l'interessato ha diritto di farsi assistere da persona di fiducia. La minore età di un testimone, quindi, non incide sulla sua capacità di testimoniare, che è disciplinata dal principio generale contenuto nell'articolo 196, comma 1, del c.p.p, bensì, semmai, sulla valutazione della testimonianza e, cioè, sulla sua attendibilità: è in tale prospettiva che opera lo speciale regime dettato dall'articolo 498, comma 4, del c.p.p per l'esame del minore, affidato al presidente dell'organo giudicante e condotto sulla base di domande e contestazioni proposte dalle parti, eventualmente con l'ausilio di un familiare o di un esperto psicologo, salva la facoltà di consentire la deposizione in forma ordinaria, quando l'esame diretto non possa nuocere alla serenità del testimone”.

(Avv. Prof. carlo Crapanzano)
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LaPrevidenza.it, 12/08/2007

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