Dr.ssa Silvana Toriello
Apriamo con questo contributo una serie di riflessioni sull’approccio che la Riforma Fornero ha avuto al lavoro autonomo. L’associazione in partecipazione è il contratto col quale un soggetto, definito associante, attribuisce ad un altro, associato, la partecipazione agli utili dell’impresa o di singoli affari, come corrispettivo di un certo apporto che può consistere in una somma di denaro, nel godimento di un bene, ma anche nello svolgimento di una prestazione di lavoro (artt. 2549-2554 c.c).Nel caso in cui l’associato si obblighi ad effettuare un'attività di lavoro vi possono essere elementi di affinità con il lavoro subordinato dal quale però l’associazione in partecipazione deve essere ben distinta. Tale tipologia contrattuale, infatti, rientra nei cd. rapporti associativi e l’eventuale svolgimento di una prestazione di lavoro è di regola una conseguenza stessa del vincolo associativo.Nel lavoro subordinato, invece, 1'attivita lavorativa è eseguita in ragione di un contratto di scambio, articolato in due obbligazioni principali o controprestazioni (la prestazione del lavoratore e. la retribuzione del datore).Inoltre, elemento peculiare dell'associazione in partecipazione è il coinvolgimento diretto dell'associato alle fortune dell’impresa: l’associato assume su di sè un rischio economico e il pericolo della non necessaria corrispondenza tra apporto lavorativo e corrispettivo pattuito', inoltre, esercita un controllo sull’andamento dell’impresa o dell’affare. Tali caratteristiche fanno si, quindi, che vengano a mancare gli elementi indispensabili per l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (eterodirezione ed estraneità all’organizzazione e al profitto derivante dall’attività) e per l’applicazione della relativa disciplina.
LE NOVITÀ DELLA RIFORMA - Si è spesso verificato che, a fronte di un formale rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, si nascondesse in realtà un rapporto di lavoro subordinato.E’ proprio paventando questo rischio che la riforma Fornero (art. 1, co. 28-31) è intervenuta in materia, nell'intento di reprimere condotte elusive della legge dissimulanti rapporti di lavoro sostanzialmente subordinati, ma privi delle relative garanzie. L’articolo 28 comma 1 della Riforma Fornero introduce all’articolo 2549 del codice civile un ulteriore e finale comma secondo il quale “1'apporto dell'associato consiste anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non puo essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associanti . La limitazione numerica non vale se gli associati sono legati all’associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato.” Questo è sicuramente l’elemento centrale della riforma in tema di associazione in partecipazione. Con la riforma Fornero per la prima volta all’istituto dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro è data dignità codicistica . Ciò avviene in un ambito in cui si tende a limutarrne l’utilizzo.
L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE CON APPORTO DI LAVORO - Il contratto ha carattere bilaterale.Numerose sono le sentenze della Cassazione intervenute a Le parti del rapporto sono il soggetto associante e colui che apporta anche ed asclusivamente lavoro. In relazione alla distinzione fra contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell'associato e contratto di lavoro subordinato, la giurisprudenza di Cassazione ha affermato che bisogna accertare se lo schema negoziale pattuito abbia davvero caratterizzato la prestazione lavorativa o se questa si sia svolta con lo schema della subordinazione (cfr., tra le altre, Cass. 24 febbraio 2011, n. 4524, in banca dati De Jure). La dottrina riconosceva la possibilità che l’apporto dell’associato potesse consistere, oltre che nel conferimento di beni, anche nella prestazione di un.opera ed in particolare di un.attività lavorativa.
LaPrevidenza.it, 09/11/2012
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