lunedì, 19 ottobre 2026

La riforma Fornero e il lavoro a progetto

Dr.ssa Silvana Toriello

 

L’intervento della Riforma sulla particolare tipologia contrattuale del contratto a progetto è volta a restringere ancor di piu la possibilità da parte del datore di lavoro di fare ricorso a forme di collaborazione coordinata e continuativa. Ciò in quanto 1'esperienza ha dimostrato come le modifiche introdotte dalla Legge Biagi al riguardo non siano state sufficienti ad eliminare (o attenuare) il ricorso a tale figura al solo fine di dissimulare quello che in realtà era un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato....... 

Per arrivare alle novità della Riforma sulle collaborazioni a progetto  partiamo da lontano e cioè dalle collaborazioni coordinate e continuative, definizione in cui rientrano le forme di lavoro autonomo che presentano requisiti (la continuità, il coordinamento e la collaborazione rispetto all'attività del committente) analoghi a quelli del lavoro subordinato. Alla continuità,  requisito che risulta dal ripetersi nel tempo della prestazione personale effettuata in modo regolare e sistematico,si accompagnano il coordinamento, che per il lavoro parasubordinato sostituisce il vincolo della subordinazione identificandosi nel rapporto consensuale di costante coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione, Detto aspetto, strettamente connesso con quello della continuità, consiste nel collegamento funzionale dell’attività del lavoratore parasubordinato con la struttura del committente, in quanto concorre alla realizzazione dell’attività economica di quest’ultimo.E’ il requisito del coordinamento con la struttura organizzativa del destinatario della prestazione ad assumere rilevanza determinante ai fini della connotazione del rapporto.Pertanto, la differenza tra prestazione di lavoro parasubordinato e quella di lavoro subordinato sta anche nella modalità dell'esecuzione: la prima deve conformarsi soltanto alle direttive dell'imprenditore, mentre la seconda anche alle modalità di esecuzione preventivamente stabilite.Si aggiunge infine la personalità della prestazione che consiste nella necessaria prevalenza del carattere personale dell’apporto lavorativo del prestatore rispetto all’impiego di mezzi e/o altri soggetti, dei quali pure il collaboratore può avvalersi, semprechè non si perda la preminenza della sua personale partecipazione né l’unicità della responsabilità gravante sullo stesso...

 

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 27/11/2012

Milano Finanza Osservatorio Partner
CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...