Articolo del Dott. Antonello Podda - Funzionario Inpdap
Nella L.247/2007 rubricata "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale", ci sono alcune importanti novità riguardanti i riscatti e le pensioni. In questo articolo mi soffermerò sulla questione dei riscatti, compiendo una doverosa premessa sulla natura dei riscatti cui si riferisce la norma. Infatti si tratta di riscatti esclusivamente a fini pensionistici e non a fini del trattamento di fine servizio (alias liquidazione). Il riscatto rappresenta la valutazione, nell’ambito di una gestione previdenziale, di periodi o servizi non coperti da contribuzione in modo che siano conteggiabili per la pensione. Quindi non si possono riscattare corsi di studi compiuti in costanza di rapporto di lavoro dipendente. Il riscatto può essere anche parziale e quindi riguardare solo alcuni degli anni del corso di studi. Oggetto del riscatto possono essere diversi titoli e diplomi che in quest’articolo – per evidenti ragioni di brevità – non citerò ma che possono essere facilmente individuati nel sito internet dell’INPDAP e dell’INPS. Se si tratta di riscattare diplomi c’è la condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l’ammissione al posto ricoperto, mentre per la laurea questo requisito non è più indispensabile da alcuni anni (v. art.2 comma 2 D.Lgs.184/97)....
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LaPrevidenza.it, 25/01/2008
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