sabato, 24 ottobre 2026

La richiesta coatta di archiviazione è una sorta di sanzione extra ordinem a causa delle iniziative cautelari inopportune dell’organo dell’accusa: illegittimità dell’art. 405, comma 1bis, c.p.p.

Corte Costituzionale, Sentenza 24.4.2009 n. 121 - Avv. Valter Marchetti

 

Fatto.

In riferimento agli artt.3, 111, comma 2, e 112 della Costituzione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art.405, comma 1bis, del codice di procedura penale, aggiunto dall’art.3 della legge 20 febbraio 2006, n.46 ( Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento), in forza del quale  “ il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell’art.273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini”.

Obbligatorietà dell’azione penale ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

L’esigenza di razionalità del diritto ed in particolare delle norme penali  risulta ancor più rilevante allorché l’intervento del legislatore si traduca, come nella situazione de qua, in una previsione impeditiva dell’esercizio dell’azione penale. Il principio di cui all’art.112 della carta costituzionale non esclude che l’ordinamento possa subordinare l’esercizio dell’azione a specifiche condizioni ma, affinché tale principio non sia compromesso, canoni come quello espresso dalla norma in contestazione devono risultare, osservano i giudici della Corte costituzionale,   “intrinsecamente razionali e tali da non produrre disparità di trattamento fra situazioni analoghe”, e ciò a garanzia non solo dell’indipendenza del pubblico ministero nello svolgimento della propria funzione, ma anche e soprattutto dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale.

Diversità dei valori in gioco.

Essendo i valori in questione, cioè le limitazioni alla libertà personale a fini cautelari, da un lato, e apertura della fase processuale ai fini del giudizio di merito, dall’altro, la gravità indiziaria richiesta dall’art.263 c.p.p. rappresenta un criterio il cui metro di accertamento è “ eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell’accusa in giudizio: per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l’eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o latro senso, attraverso la dialettica dell’assunzione probatoria dibattimentale”.

 

 

Svuotamento di significato dell’accertamento dibattimentale dell’accusa.

Nella sentenza de qua i giudici costituzionali osservano come l’innesto sull’art.405 c.p.p., volto  a cambiare le regole che stanno alla base dell’archiviazione e dell’esercizio dell’azione penale  al fine di farle coincidere con quelle proprie del giudizio cautelare,  “ si pone nella prospettiva di una vera e propria modifica di sistema”, in grado di svuotare di contenuti e di valori quello che è l’accertamento dibattimentale dell’accusa e quindi tutto l’impianto del codice di rito del 1988, in evidente contrasto logico-sistematico con le previsioni degli artt.425 cpp e 125 disp.att. cpp.

Il sindacato de libertate della Corte di Cassazione.

L’eventuale annullamento del provvedimento impugnato non significa in modo automatico l’oggettiva inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza in quanto alcuni elementi, anche se già acquisiti, potrebbero non essere stati valorizzati nella motivazione del provvedimento impugnato, magari perché sfuggiti al giudice della cautela o perché quest’ultimo potrebbe avere male motivato sul punto. Osserva la Corte Costituzionale come, almeno per quanto riguarda il profilo fattuale, la pronuncia sull’impugnazione cautelare è sorretta su un accertamento di tipo sommario, effettuato nell’arco di un procedimento caratterizzato da tempi molto brevi.

Il parametro di valutazione deve essere il medesimo per il controllato ed il controllore.

La norma in contestazione ha introdotto una irrazionale frattura tra le regole sulla domanda e quelle sul giudizio in quanto costringe una parte processuale – il pubblico ministero – a chiedere un provvedimento negatorio del proprio potere di azione anche quando è ragionevolmente convinta che, alla stregua della regola di giudizio applicabile dal giudice, tale provvedimento non si giustifichi; a sua volta, il giudice, investito della richiesta di archiviazione, viene legittimato, “ in modo altrettanto paradossale e secondo il citato percorso anomalo, ad imporre a detta parte proprio la condotta ( l’esercizio dell’azione penale) che la norma le vieta di tenere”.

Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona

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LaPrevidenza.it, 11/05/2009

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