mercoledì, 14 ottobre 2026

La prescrizione dei reati innanzi al Giudice di Pace

Articolo del Prof. Avvocato Carlo Crapanzano

 

L’art. 157 c.p. sulla prescrizione è stato profondamente modificato dall’art. 6 della Legge 251/2005. A seguito della modifica, il primo e il quinto comma del medesimo articolo prevedono che “I. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria” e “V. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni”.
La portata del quinto comma dell’articolo in esame non sembra lasciare alcun dubbio sul fatto che si tratti dei reati di competenza esclusiva del Giudice di Pace (rectius delle pene che dovrà applicare il Giudice di Pace).
Tale conclusione deriva dalla ovvia considerazione che le pene diverse da quella detentiva o da quella pecuniaria, riguardano la permanenza domiciliare e i lavori di pubblica utilità (cosiddette pene paradetentive) previste espressamente dal Decreto Legislativo 274/2000 sulla competenza penale del Giudice di Pace...

(Prof. Carlo Crapanzano)

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LaPrevidenza.it, 24/01/2008

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