Cassazione, Sentenza 27.4.2010 n. 10082
La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c.. L'attuale parie ricorrenti; appellava la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva accolto la sua domanda, diretta al ricalcolo dell'indennità di disoccupazione agricola per il periodo ivi indicato, lamentando il mancato riconoscimento degli interessi anatocistici e la determinazione delle spese processuali in violazione della tariffa professionale. La Corte d'appello di Bari, dopo avere concesso il termine richiesto dalla parte ricorrente per la "rinotifica" del ricorso in appello, pronunciava sentenza dichiarando l'improcedibilità dell'impugnazione, osservando che il relativo atto non era stato ritualmente notificato. Infatti esso era stato notificato all'avv. Tedone, difensore dell'istituto, presso la sede di (OMISSIS) del medesimo ente, invece che presso l'ufficio legale dell'Inps di (OMISSIS), domicilio eletto con la memoria di costituzione in primo grado. La parte assicurata propone ricorso per Cassazione. L'Inps resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato. Il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 330 c.p.c. nonchè degli artt. 138 e 139 c.p.c., dell'art. 156 c.p.c., comma 3, e degli artt. 391, 307, 421 e 435 c.p.c., oltre a omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Si lamenta che la Corte di merito, dopo avere dato atto della avvenuta notificazione dell'atto di appello al procuratore - difensore dell'Inps costituto in primo grado, abbia ritenuto irrituale la medesima notifica, trascurando che ai fini della notifica dell'atto di appello è irrilevante l'elezione di domicilio effettuata dalla parte con llatto di costituzione in primo grado. Si deduce anche che semmai avrebbe potuto configurarsi non l'improcedibilità ma l'estinzione del giudizio, dichiarabile però solo in caso di eccezione della controparte. Il ricorso incidentale condizionato denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 421 e 291 c.p.c. (in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4). Si sostiene che il giudice di appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità dell'appello, senza assegnare un termine per la sua notificazione, per il fatto che il relativo ricorso non era stato notificato (unitamente al decreto di fissazione dell'udienza). Il ricorso principale è qualificabile come manifestamente infondato...
LaPrevidenza.it, 24/06/2010
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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