giovedì, 22 ottobre 2026

La giurisdizionalizzazione interrotta del ricorso straordinario in Sicilia

nota a C.G.A., parere n. 6/09 del 14/12/2010 - Dott. Massimo Greco

 

La presente riflessione trae origine dalla lettura del parere n. 6/09 espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa a Sezioni Riunite nell’Adunanza del 14/12/2010 nella parte in cui si afferma che “…resta salva la facoltà dell’Amministrazione regionale di valutare, come accennato nelle premesse della delibera di Giunta del 15 giugno 2010, eventuale adozione di una decisione motivata in difformità dal parere, ipotesi non più prevista nell’ordinamento statale dopo l’abrogazione dell’art. 14, comma 2, del DPR 1199/71, avvenuta a cura dell’art. 69 della l. 69/2009, ma tuttora esistente nelle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana (art. 9, comma 5, d.lgs. 373/2003, cit.)”. 

In buona sostanza per l’autorevole Organo di giustizia amministrativa il processo di “giurisdizionalizzazione” del ricorso straordinario deliberato dal legislatore con la citata l. n. 69/2009 non riesce a varcare lo stretto, stoppandosi di fronte alla forza normativa dello Statuto siciliano. A questo punto una disamina completa delle norme di riferimento diventa necessaria per comprendere le ragioni di tale affermazione ed eventualmente per argomentare diversamente.

La normativa di riferimento

 Il testo coordinato dello Statuto Speciale della Regione Siciliana approvato con R.D.L 15 maggio 1946, n. 445, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e s.m.i. all’art. 23, rubricato “Organi giurisdizionali”, ha previsto che gli organi giurisdizionali centrali avrebbero avuto in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione ed, in particolare le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti. Il comma 4 del medesimo articolo, così recita: “I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione, sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato”. L’attuazione di detta norma statutaria è avvenuta con il D.lgs. 6 maggio 1948, n. 654 rubricato “Norme per l’esercizio nella Regione Siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato” ratificato con la legge 17 aprile 1956 n. 561. In tale contesto normativo venne istituito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana che esercita le funzioni consultive e giurisdizionali spettanti alle Sezioni regionali del Consiglio di Stato previste dall’art. 23 dello Statuto.

Allegato: La giurisdizionalizzazione del ricorso straordinario - Massimo Greco.pdf
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LaPrevidenza.it, 11/05/2011

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