domenica, 18 ottobre 2026

La finanziaria modifica i poteri normativi delle Casse di previdenza private

Articolo dell'Avv. Giampaolo Cervelli

 

L'art. 1, comma 763 della legge finanziaria, inserito dall’ art. 1, comma 766 del maxi emendamento sostitutivo degli articoli da 1 a 18 che compongono il disegno di legge n. 1183, ha sostituito i primi due periodi dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, introducendo importanti e sostanziali modificazioni degli obblighi, dei poteri (e dei criteri per il loro esercizio) degli enti previdenziali privatizzati, nonchè del campo d'applicazione della norma, ora esteso agli enti di cui al D.Lgs. n. 103/96 e con l'esclusione esplicita dell'Inpgi.
Sotto un profilo generale, la nuova versione dei primi due periodi dell'art. 3 comma 12 si muove senza dubbio più sul piano gestionale che sul piano strettamente normativo, obbligando gli enti a ricondurre la stabilità di gestione ad un arco temporale più ampio ed a verificarla con modelli previsionali certi, coartando gli enti ad intervenire in caso d'accertata instabilità, pena, in difetto, il commissariamento. (Avv. Giampaolo Cervelli - www.previdenza-professionisti.it)
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LaPrevidenza.it, 04/01/2007

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