Articolo dell'Avv. Giampaolo Cervelli
L'art. 1, comma 763 della legge finanziaria, inserito dall’ art. 1, comma 766 del maxi emendamento sostitutivo degli articoli da 1 a 18 che compongono il disegno di legge n. 1183, ha sostituito i primi due periodi dell'art. 3 comma 12 della L. n. 335/95, introducendo importanti e sostanziali modificazioni degli obblighi, dei poteri (e dei criteri per il loro esercizio) degli enti previdenziali privatizzati, nonchè del campo d'applicazione della norma, ora esteso agli enti di cui al D.Lgs. n. 103/96 e con l'esclusione esplicita dell'Inpgi.
LaPrevidenza.it, 04/01/2007
Avvocato
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