domenica, 25 ottobre 2026

La distrazione degli onorari in favore del difensore può avvenire anche in misura superiore a quella stabilita dal giudice

Cassazione, sezione I civile, sentenza 26.4.2010 n. 9633

 

Con ricorso depositato il 29 ottobre 2004 l'avv. T. S. proponeva reclamo dinanzi al Tribunale di Roma, L. Fall., ex art. 26, avverso il decreto del giudice delegato del fallimento P.C. s.p.a. con cui era stato liquidato in complessivi Euro 4716,00, a fronte di una parcella di Euro 18.799,35, il compenso professionale spettantegli per l'assistenza e la rappresentanza prestate in favore della curatela nel corso di un procedimento monitorio, nella successiva fase di opposizione ex art. 645 c.p.c., e infine nel conseguente processo esecutivCon decreto (definito ordinanza) 9 dicembre 2004 il Tribunale di Roma, in accoglimento parziale del reclamo, liquidava la somma complessiva di Euro 6.153,12, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge, e dichiarava irripetibili le spese processuali.

Motivava che il professionista non aveva impugnato il capo della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nella parte in cui aveva liquidato le spese ripetibili a carico del terzo soccombente: con la conseguenza che tale statuizione faceva quindi stato nei confronti della massa. Mentre, andava riconosciuta una maggiorazione per le ulteriori prestazioni svolte dal professionista, non prese in considerazione dal giudice delegato.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi ed illustrato con successiva memoria, l'avv. T. con atto notificato il 9 febbraio 2005...

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LaPrevidenza.it, 14/05/2010

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