Cassazione, sezione tributaria, Sentenza 30.7.2010 n. 17863
S.G. Impugnò l’avviso di accertamento ICI 2001 emesso nel 2005 dal Comune di A. per il recupero della maggiore imposta ICI dovuta relativamente a due unità immobiliari. Sostenne che le rendite catastali applicate dal Comune, in atti dal 20.11.1999, erano state retroattivamente sostituite da altre di minore importo a seguito di accordo raggiunto con l’Agenzia delle Entrate. Il Comune si costituì opponendo che le nuove rendite invocate dal contribuente non potevano applicarsi all’anno 2001, perchè derivavano da denuncia di variazione catastale (per cambio di destinazione della prima particella e di consistenze della seconda) presentata il 16.12.2001.
Non retroagivano pertanto a data anteriore alla denuncia di variazione ed erano applicabili dal 2002. Per il 2001 restavano invece applicabili quelle poste in atti il 29.11.1999 (per gli immobili allora accatastati sub 8 e sub 9). comunicate con l’avviso di accertamento e divenute incontestabili perchè non impugnate nei confronti dell’Agenzia del Territorio, L. n. 342 del 2000, ex art. 74.
Il ricorso è stato respinto in entrambi i gradi del giudizio. Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza della CTR con due motivi. Il Comune di A. resiste con controricorso....
LaPrevidenza.it, 04/12/2010
0958996835
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