La conciliazione monocratica: chiarimenti Inps
Inps, Circolare 9.1.2007 n° 6
L’art.11 del decreto legislativo n.124 del 23 aprile 2004, al comma 4 dispone: “I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.24 del 24 giugno 2004 ha precisato che se sussiste accordo tra le parti, il verbale sottoscritto dal funzionario acquisisce piena efficacia ed estingue il procedimento ispettivo, a condizione che il datore di lavoro provveda al pagamento integrale, nel termine stabilito dal verbale di accordo, sia delle somme dovute a qualsiasi titolo al lavoratore, sia al versamento totale dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi determinati in base alla legislazione vigente con riferimento alle somme concordate in sede di conciliazione.
In proposito l’Istituto, con circolare n.132 del 20 settembre 2004, ha precisato che il riferimento alle norme vigenti per la determinazione della contribuzione da versare deve intendersi anche con riguardo ai rispetto dei minimali contributivi vigenti nel periodo cui l’omissione si riferisce.
LaPrevidenza.it, 11/01/2007