Cgce, 1.10.2009 C-552/08 P
«Impugnazione – Codice doganale – Art. 220, n. 2, lett. b) – Recupero di dazi all’importazione – Non contabilizzazione a posteriori di dazi all’importazione – Avviso agli importatori – Buona fede»
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 febbraio 2007, la Agrar-Invest-Tatschl ha proposto un ricorso diretto, in particolare, all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui quest’ultima ha respinto le sue richieste concernenti la non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali relativi alle importazioni controverse e lo sgravio degli stessi.
23 A sostegno del suo ricorso, tale società ha segnatamente fatto valere, in sostanza, che la pubblicazione dell’avviso agli importatori non impediva di ritenerla in buona fede, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale, in quanto la conferma da parte delle autorità doganali croate dell’autenticità dei certificati EUR.1, intervenuta successivamente alle importazioni controverse, sarebbe stata ottenuta proprio su richiesta delle autorità austriache, richiesta presentata appunto a seguito di tale pubblicazione.
24 La Agrar-Invest-Tatschl ha pertanto ritenuto che, se anche la detta disposizione del codice doganale escludeva la sua buona fede relativamente all’autenticità e all’esattezza delle prove originali depositate al momento delle importazioni controverse, essa tuttavia non ostava a che la sua buona fede fosse «ripristinata» da un controllo a posteriori condotto congiuntamente dalle autorità sia dello Stato d’importazione sia di quello d’esportazione.
25 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto, nella sua interezza, il ricorso proposto dalla Agrar-Invest-Tatschl e l’ha condannata alle spese.
26 Quanto alla valutazione della condizione relativa alla buona fede dell’importatore, quale prescritta dall’art. 220, n. 2, lett. b), del codice doganale ai fini della non contabilizzazione a posteriori dei dazi doganali, il Tribunale ha affermato, al punto 42 della sentenza impugnata, che il tenore letterale del quinto comma di tale disposizione è chiaro ed inequivocabile. Pertanto, da una parte, l’importatore non potrebbe invocare la propria buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso agli importatori che segnala fondati dubbi e, dall’altra, egli non potrebbe dimostrare la propria buona fede adottando misure supplementari al fine di assicurare l’autenticità e l’esattezza dei certificati prescritti per beneficiare del trattamento preferenziale.
LaPrevidenza.it, 06/12/2009
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