domenica, 25 ottobre 2026

L'Italia condannata per inosservanza dei termini e delle procedure relative alla riscossione dei dazi per importazione e esportazione

Cgce, Quarta Sezione, Sentenza 16.6.2010 C-423/08

 

«Inadempimento di uno Stato – Risorse proprie – Procedure dirette alla riscossione dei dazi all’importazione o all’esportazione – Inosservanza dei termini per l’iscrizione delle risorse proprie – Versamento tardivo delle risorse proprie relative a tali dazi»

Nel corso di un controllo delle risorse proprie comunitarie effettuato in Italia dal 6 al 10 novembre 2000 e che riguardava il periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1998 e la data del controllo, gli agenti della Commissione rilevavano irregolarità nell’accertamento delle risorse proprie comunitarie suscettibili di generare ritardi nella messa a disposizione delle Comunità delle risorse in questione, in violazione degli artt. 2, 6 e 9 11 dei regolamenti nn. 1552/1989 e 1150/2000. A seguito dello scambio di corrispondenza fra le autorità italiane e la Commissione, detta istituzione ha rilevato che la procedura amministrativa italiana di controllo a posteriori dispone la previa comunicazione al soggetto passivo di un processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo e accorda al soggetto passivo un termine di sessanta giorni per trasmettere le proprie osservazioni e chiedere precisazioni supplementari. È solo allo scadere di detto termine che l’obbligazione doganale è comunicata al debitore mediante un avviso di accertamento. La Commissione ha ritenuto che le conseguenze dell’applicazione di una procedura del genere da parte della Repubblica italiana siano incompatibili con le disposizioni comunitarie pertinenti, in quanto determinano un ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie. Il termine per la contabilizzazione delle risorse proprie, previsto all’art. 220 del codice doganale comunitario, dovrebbe pertanto cominciare a decorrere il giorno della comunicazione del processo verbale riguardante tali operazioni. Le autorità italiane hanno sostenuto, in sostanza, che il processo verbale di chiusura delle suddette operazioni non costituisce una decisione definitiva, ma un mero atto preparatorio, privo di valore giuridico autonomo. Inoltre, gli argomenti della Commissione non troverebbero fondamento normativo nel codice doganale comunitario, poiché la contabilizzazione e la comunicazione al debitore sono operazioni che fanno seguito all’adozione di una decisione definitiva. In esito allo scambio di corrispondenza, la Commissione ha deciso, in base all’art. 226 CE, d’inviare alla Repubblica italiana una lettera di diffida, notificata il 13 luglio 2005, con la quale si invitava tale Stato membro a comunicare le sue osservazioni entro due mesi dal ricevimento della suddetta lettera.

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 27/06/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile e...

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato