Cgce, 29.6.2010 n. 550/09
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell’ambito della lotta contro il terrorismo – Posizione comune 2001/931/PESC – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Artt. 2 e 3 – Iscrizione di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità implicati in atti terroristici – Trasmissione all’organizzazione, ad opera di suoi membri, di capitali provenienti da attività di raccolta di offerte e di vendite di pubblicazioni»
Il procedimento penale a carico degli imputati si basa su di un atto d’accusa del Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (in prosieguo: il «Generalbundesanwalt») in data 6 ottobre 2009, in cui è stata loro mossa l’accusa di essere stati membri, nel periodo che va dal 30 agosto 2002 al 5 novembre 2008, data del loro arresto, del DHKP-C, il cui obiettivo è, ai sensi di tale atto, il rovesciamento mediante la lotta armata dell’ordinamento statale in Turchia. Sulla base di simili circostanze, essi sono stati sottoposti a carcerazione preventiva. Secondo l’atto d’accusa, per tutta la durata della loro appartenenza al DHKP-C gli imputati, che sono incaricati di dirigere cellule terrioriali («Bölge») di detta organizzazione in Germania, hanno posto in essere, nell’ambito della loro principale missione consistente nel fornire capitali all’organizzazione stessa, talune campagne annuali di raccolta di offerte in suo favore e hanno trasmesso i capitali raccolti ai suoi vertici direttivi. Inoltre, avrebbero svolto un ruolo determinante nell’organizzazione di eventi e nella vendita di pubblicazioni destinate a raccogliere capitali per il DHKP-C, che sarebbero stati poi trasmessi a quest’ultimo. Essi non avrebbero ignorato il fatto che i capitali così raccolti sarebbero serviti, quanto meno in parte, a finanziare le attività terroristiche del DHKP-C....
LaPrevidenza.it, 27/07/2010
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