gioved́, 15 ottobre 2026

L'indennità Speciale Annua non spetta agli invalidi per servizio

Corte dei Conti, Sezioni Riunite 23.7.2009 5/2009/QM

 

La Sezione giurisdizionale per la Regione Marche con ordinanza n. 31/09 del 26-30 marzo 2009 ha deferito a queste Sezioni Riunite questione di massima così formulata: “Sussistenza o meno, ai sensi della legge n. 13 del 1987, articoli 1 e 2, del diritto dei grandi invalidi per servizio (fruenti dell’indennità speciale annua di cui all’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973) all’indennità speciale annua prevista dalla normativa pensionistica di guerra (articolo 25 del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’articolo 7 del d.P.R. n. 834 del 1981)”. La questione è stata proposta in sede di giudizio di primo grado introdotto con il ricorso proposto dal sig. FARIELLO Mario, titolare di pensione privilegiata ordinaria di prima categoria a far data dal 1° febbraio 2000 con assegno integrativo ex articolo 2, comma 2, legge n. 9 del 1980 e assegno di cumulo di infermità di settima categoria, avverso il mancato riconoscimento, da parte dell’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, del diritto all’indennità speciale annua prevista per i grandi invalidi di guerra dagli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987. Il ricorrente sostiene che il quadro normativo risultante dalle disposizioni precitate evidenzia l’intento del legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio, sicché anche in favore di questi – in quanto titolari di pensione privilegiata di prima categoria – deve essere attribuita l’indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra e, cioè, una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data del primo dicembre di ciascun anno, ivi inclusi i relativi assegni accessori; la domanda pensionistica era corredata di nutrita giurisprudenza asseritamente favorevole alla parte privata (Sezione Veneto n. 917/06; Sezione Emilia Romagna n. 603/06; Sezione Friuli Venezia Giulia n. 713/03; Sezione Puglia n. 5713/03; Sezione Marche n. 21/07 e 98/09). L’I.N.P.D.A.P., Sede provinciale di Ancona, si è costituito con memoria depositata in data 10 marzo 2009 osservando: 1) che agli articoli 1 e 2 della legge n. 13 del 1987 si occupano unicamente dell’adeguamento e dell’aggancio automatico di assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle forze armate, ai Corpi armati militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra; 2) che la legge n. 13 del 1987 in nessun modo equipara o estende ai grandi invalidi per servizio la cosiddetta I.S.A. Spettante ai grandi invalidi di guerra, ai sensi dell’articolo 25, primo comma, del d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituito dall’art. 7 del d.P.R. n. 834 del 1981, in aggiunta o in sostituzione della parimenti denominata I.S.A. Prevista dall’art. 111 del d.P.R. n. 1092 del 1973; 3) che detta diversa I.S.A. Opera unicamente la parificazione economica degli assegni accessori, dalla legge espressamente indicati, delle due categorie di pensionati di guerra e di servizio, sopprimendo il meccanismo di adeguamento nella misura pari al 60% ed introducendo il meccanismo dell’adeguamento al 100%, limitatamente gli assegni accessori espressamente nominati; 4) che l’articolo 1 della legge n. 342 del 1989, nel prevedere al primo comma l’adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio, ribadisce al secondo comma la tassatività degli assegni stessi ed il loro particolare ambito di applicabilità, non riconducibile ad alcuna...

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LaPrevidenza.it, 19/10/2009

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