mercoledì, 14 ottobre 2026

L'indennità di ausiliaria va calcolata escludendo dal compito l'indennità militare

Corte dei Conti, sez. I^ giurisd. appello, sentenza 21.1.2008 n. 41

 

La giurisprudenza di questa Corte ha già in più occasioni esaminato la questione (ex multis Sent. n. 335/2005 e sent. n. 283/2005 della II Sez. Centrale di appello) e questo Collegio non ha motivo di discostarsi dalle argomentazioni della citata giurisprudenza.
La sentenza di primo grado è, pertanto, da confermarsi, infatti, solo per gli elementi di per sé pensionabili è proponibile il problema della loro possibilità di costituire la base di commisurazione della indennità di ausiliaria, essendo questa una componente del trattamento di quiescenza.
Non può in effetti negarsi che quella della ausiliaria è una posizione di quiescenza ed il trattamento economico che vi si riconnette non può che concernere le voci retributive che hanno il carattere della pensionabilità. Gli emolumenti del trattamento di attività del pari grado in servizio sono pertanto solo quelli, stipendio od indennità, che per espressa od implicita disposizione legislativa, posseggano tale carattere (cfr al riguardo le inequivoche parole dell'art. 6 della legge n. 404/1990, nel quale la indennità di ausiliaria è ricavata per differenza “tra il trattamento di quiescenza percepito dal militare in ausiliaria ed il trattamento omnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria”).
Ora, la indennità militare è espressamente dichiarata non pensionabile dalla stessa normativa che la istituisce e la regola (art. 2 della legge n. 468/1987, confermato sul punto dall'art. 9 della legge n. 231/1990): essa dunque è un emolumento riservato solo al personale in attività di servizio e non può in alcun modo essere utilizzata per comporre la base di calcolo di emolumenti attinenti alla posizione di quiescenza. La tesi, pure sostenuta, a cominciare dalla sentenza n. 29/2000/A della II Sez. Centrale, che assume come secondo termine di riferimento per la determinazione della indennità di ausiliaria (il primo essendo il trattamento di pensione liquidato al militare collocato in ausiliaria sulla base degli assegni pensionabili da lui percepiti in attività di servizio) l'intero trattamento economico fisso e continuativo dei pari grado in servizio, escluse le sole componenti menzionate dall'art. 6 della legge n. 404/1990, di interpretazione autentica dell'art. 44 della legge n. 224/1986, a sua volta modificativo dell'art. 67 della legge n. 113/1954, per quanto ingegnosa, non regge ad una lettura ad un tempo più lineare e meno formale del dato normativo, quale ricostruito seguendo la logica che ne sottende l'ordito. La indennità di ausiliaria è componente del trattamento di quiescenza, sia nella fase della sua costituzione, che nel suo eventuale incremento, che infine nella trasfusione nel trattamento di pensione liquidato alla cessazione della permanenza nell'ausiliaria (le caratteristiche....
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LaPrevidenza.it, 13/02/2008

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