martedì, 13 ottobre 2026

L’imbarazzante riforma delle Province in Sicilia

Dott. Massimo Greco

 

Mentre l’anelito legislativo statale a un complessivo ridimensionamento dell’istituto provinciale sembra essersi arrestato, come affermato dalla Corte dei Conti della Lombardia lo scorso 13 febbraio 2013 con parere n. 44, dopo 48 lunghe ed appassionate ore di dibattito, l’Assemblea Regionale Siciliana ha avviato il riordino del proprio ente intermedio. Nell’articolo unico, composto da quattro commi, il legislatore regionale sospende il rinnovo elettorale degli organi di governo delle Province Regionali, già previsto per il prossimo mese di maggio, e rimanda ad una legge successiva, da approvare entro il successivo 31 dicembre 2013, la disciplina in ordine alla istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni in sostituzione delle attuali Province Regionali. Ciò che emerge con evidenza all’occhio del lettore, rinviando ad altra data un esame più giuridico della questione, è la dilettantistica tecnica legislativa ancora una volta utilizzata dal legislatore siciliano. Non solo non vi è traccia di norme di coordinamento con la legge (speciale ed attuativa) istitutiva dei Liberi Consorzi di Comuni, denominati Province Regionali, n. 9/86, ma non vi è traccia neanche della precedente l.r. 8 marzo 2012 n. 14 attraverso la quale il medesimo legislatore aveva, appena un anno fa, già avviato il riordino dell’ente intermedio impegnandosi ad individuare con successiva legge, da approvare entro il trascorso 31 dicembre 2012, l’individuazione delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dei Comuni e le modalità di elezione degli organi di governo.   A una norma di carattere programmatica varata con la l.r. n. 14/2012 la nuova A.R.S. risponde quindi con una nuova norma, anch’essa di carattere programmatico, che sposta esattamente le lancette dell’orologio di ulteriori 12 mesi per la definitiva approvazione della legge sul riordino dell’ente intermedio. Si lascia quindi all’interprete ed a tutti gli operatori istituzionali l’onere di applicare delle norme su una materia che, evidentemente, non trova una funzionale, sistematica ed ordinata disciplina nemmeno in fase programmatica.  Un primo profilo d’incostituzionalità, che verosimilmente sarà scrutinato dal Commissario dello Stato Prefetto Aronica, concerne proprio la tempistica che l’A.R.S. si è data. Il rinvio di un anno operato dal legislatore regionale non sembra infatti condiviso dall’Avvocatura dello Stato, che già per il caso della consorella Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia-Giulia ha sollevato, con ricorso del 21 maggio 2012, la questione di costituzionalità per un analogo rinvio temporale, ritenendo che “la competenza in materia di ordinamento degli enti locali non può infatti impedire l’esplicazione di una competenza tipicamente trasversale come il coordinamento della finanza pubblica statale e locale, considerato che l’ordinamento degli enti locali ha indubbio impatto sugli equilibri di tale finanza”. Dello stesso avviso sembra essere il Presidente emerito della Corte Costituzionale Valerio Onida secondo cui “Che i principi desumibili dall’art. 17 del d.l. n. 95 del 2012 valgono a vincolare anche le Regini a Statuto speciale, come è espressamente stabilito nell’art. 17, comma 5, non è dubbio. I principi sul riordino delle Province sono certamente idonei a costituire, al di là dell’autoqualificazione – norme fondamentali di riforma e/o principi generali dell’ordinamento, e quindi vincolare la potestà legislativa primaria delle stesse Regioni in tema di ordinamento degli enti locali e delle rispettive circoscrizioni…Infatti il riordino ha un ruolo di definizione dell’assetto fondamentale dell’ordinamento, che è ragionevole ritenere vincolante anche per le autonomie speciali”. La questione sarà comunque trattata dalla Corte Costituzionale assieme a quelle sollevata dalle Regioni a Statuto ordinario nell’udienza già fissata per il prossimo 19 giugno 2013....

 

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(Massimo Greco)

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LaPrevidenza.it, 24/03/2013

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