mercoledì, 14 ottobre 2026

L'esternalizzazione dei servizi nelle Aziende sanitarie siciliane

Dott. Massimo Greco

 

L’art. 21, comma 1, della L.r. n. 5 del 14/04/2009 così recita: “E’ fatto divieto alle Aziende del Servizio sanitario regionale ed agli enti pubblici del settore di affidare mediante appalto di servizi o con consulenze esterne l’espletamento di funzioni il cui esercizio rientra nelle competenze di uffici o di unità operative aziendali”. Così il 2° comma dello stesso articolo: “nei casi di comprovata necessità derivante da carenze di organico degli uffici o unità operative ovvero per cause non ascrivibili a scelte della direzione generale, è possibile derogare al divieto di cui al comma 1, con provvedimento del direttore generale adeguatamente motivato e nel rispetto delle modalità previste dal comma 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, da sottoporre alla preventiva approvazione dell’assessorato regionale della sanità e da comunicare successivamente alla Corte dei Conti”. Il 3° comma: “La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta diretta responsabilità, anche patrimoniale, del direttore generale”. La norma in questione, apparentemente semplice, si presta a valutazioni diverse se non altro per il nomen iuris di volta in volta utilizzato dal legislatore nella disposizione normativa. Pare di capire che l’esercizio di funzioni istituzionali delle aziende sanitarie non possa essere esternalizzato né attraverso lo strumento dell’appalto di servizi né attraverso quello della consulenza esterna. Le domande alle quali cercare di rispondere nascono spontanee a coloro che si trovano ad applicare la novella normativa: a) cosa intende il legislatore regionale per funzione istituzionale che rientra nelle competenze di uffici o di unità operative? b) perché si parla indifferentemente di appalto di servizi e consulenze visto che lo stesso legislatore, al 2° comma, rimanda poi all’art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 e non anche all’art. 3, comma 10, del D.lgs n. 163/2006? c) il divieto di esternalizzazione investe anche le strutture della sanità privata accreditata?....

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LaPrevidenza.it, 28/03/2011

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