Corte di cassazione, SS.UU. civili, Sentenza 9 marzo 2009, n. 5621
Con l’unico, articolato, motivo su cui si basa il presente ricorso, il Comune di Parma affronta sia il profilo attinente alla mancata attribuzione ad personam della qualità di ausiliario del traffico, all’operatrice del TEP, concessionaria della gestione dei parcheggi a pagamento nella ZTL di Parma, che aveva rilevata l’infrazione, sia quella della estensione dei poteri esperibili dai dipendenti della società concessionaria nell’ambito delle aree oggetto della concessione. Poiché peraltro sia l’uno che l’altro profilo sono astrattamente idonei a sorreggere, ciascuno da solo, la decisione impugnata, appare opportuno affrontare la questione su cui si è formato il denunciato contrasto. Il Comune ricorrente si basa sulla tesi che potrebbe essere definita più ampia, atteso che considera conferito agli ausiliari del traffico il potere di accertare qualunque violazione in materia di sosta nell’area soggetta a concessione, in ragione del fatto che la concessionaria è direttamente interessata, nell’ambito territoriale suddetto, al rispetto dei limiti e dei divieti vigenti al riguardo, in quanto qualsiasi violazione andrebbe ad incidere sul suo diritto alla riscossione delle tariffe stabilite. Sotto il profilo normativo, va ricordato che la l. 15 maggio 1977, n. 127, art. 17, ha stabilito che I Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
LaPrevidenza.it, 25/04/2009
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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