martedì, 13 ottobre 2026

L'agiatezza economica del coniuge non preclude il diritto all'assegno di mantenimento

Corte di cassazione, Sentenza 22.2.2010, n. 4079

 

Effettivamente deve ritenersi che il tenore di vita dei due coniugi durante la loro unione matrimoniale fosse caratterizzato da un ottimo livello economico in virtù non solo della posizione professionale di entrambi, ma anche e soprattutto della decisa superiorità delle condizioni economiche del B. rispetto a quelle della moglie e della conseguente incidenza sulla vita familiare; tale convincimento trova obiettiva conferma nella circostanza per cui in sede di separazione consensuale il B. ha assunto l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, pur titolare di un autonomo reddito da lavoro, nella misura di L. 3.000.000 mensili, proprio al dichiarato scopo di garantirle la conservazione del tenore di vita matrimoniale, in tal modo riconoscendo esplicitamente l’esistenza di un’organizzazione familiare economicamente elevata e dispendiosa”. B) “Deve inoltre ritenersi che la C. ha potuto ragionevolmente fare affidamento, in ragione del rapporto coniugale con il B., anche su un futuro e sensibile miglioramento del tenore di vita in considerazione della attività politica cui il B. si era dedicato da tempo e dei prevedibili sviluppi della stessa che lo hanno portato a ricoprire, come non contestato, diversi e rilevanti incarichi di natura istituzionale e governativa”. C) “Ritenuto, per le esposte considerazioni, che i coniugi durante la loro vita matrimoniale hanno avuto un livello di vita piuttosto elevato tanto da prevedere in sede di separazione un considerevole assegno di mantenimento in favore della C., nonostante svolgesse una attività professionale ben retribuita, deve escludersi con certezza che quest’ultima abbia la disponibilità di mezzi adeguati a conservare un analogo tenore di vita considerato che il suo reddito annuo lordo derivante dalla sola attività lavorativa è pari, allo stato attuale,...

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LaPrevidenza.it, 27/03/2010

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