Tribunale Ue, V Sezione, Sentenza 4.3.2009 T-445/05
«Aiuti di Stato – Regime di aiuti istituito dalle autorità italiane a favore di determinati organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune – Ricorso di annullamento – Incidenza diretta e individuale – Ricevibilità – Obbligo di motivazione – Carattere selettivo del provvedimento – Obbligo di recupero»
La misura controversa è stata introdotta con l’art. 12 del decreto legge italiano 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e la correzione dell’andamento dei conti pubblici» (in prosieguo: il «DL 269/2003»), convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326. La detta misura è entrata in vigore il 2 ottobre 2003, con la pubblicazione del DL 269/2003 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, senza previa notifica alla Commissione.
2 L’art. 12 del DL 269/2003 modifica il trattamento fiscale di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari specializzati in società di piccola o media capitalizzazione quotate in mercati regolamentati dell’Unione europea (in prosieguo: gli «strumenti di investimento specializzati»).
3 Tale articolo stabilisce, in particolare, che, a partire dall’anno fiscale in cui vengono soddisfatte determinate condizioni specifiche, i risultati di gestione degli strumenti di investimento specializzati sono soggetti ad imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi d’impresa con l’aliquota del 5% anziché con l’aliquota ordinaria del 12,5%.
4 Onde ottenere un identico livello d’imposizione reale degli strumenti di investimento italiani ed esteri, l’art. 12 del DL 269/2003 prevede che il risultato di gestione degli strumenti di investimento italiani non specializzati che investono in strumenti di investimento italiani specializzati sia assoggettato ad imposta sostitutiva con un’aliquota ridotta del 5%, mentre il 60% dei redditi di capitale degli strumenti di investimento italiani derivanti da strumenti di investimento stranieri è esente da imposta.
LaPrevidenza.it, 18/03/2009
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Avvocato
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