Cassazione feriale penale, Sentenza 5.8.2010 n. 31407
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 24.11.2009, ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale M.R. È stato condannato alla pena di giustizia con riferimento al reato ex art. 110 c.p., L. Fall., art. 217, per non aver tenuto, nel triennio precedente alla dichiarazione di fallimento, in maniera regolare e completa, i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge. Ricorre per cassazione l’imputato e deduce: 1) inosservanza di norme processuali, 2) errata applicazione della L. Fall., art. 217. Argomenta come segue. Il capo di imputazione riproduce alla lettera la formula della legge: Conseguentemente, ledendo il diritto di difesa, non viene specificato quali scritture non furono regolarmente tenute. L’imputato per altro ebbe a provare, tramite testi, che l’incarico di tenere la contabilità e i libri sociali era stato conferito a professionista esterno all’azienda e che le incombenze di carattere amministrativo competevano all’altro socio, il C.. Va poi rilevato che la bancarotta documentale semplice è connotata da dolo o colpa grave e che dunque la vera e propria delega conferita dal M. comporta che lo stesso può essere considerato colpevole solo in caso di concorso. Tanto premesso, rileva il Collegio che la prima censura è generica in quanto meramente iterativa di quella proposta al giudice di appello e motivatamente respinta. La Corte bolognese ha al proposito osservato che il diritto di difesa del M. non è stato minimamente compresso, in quanto costui, nel corso degli esami resi, ha avuto la possibilità di difendersi e di argomentare nel merito....
LaPrevidenza.it, 27/10/2010
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