martedì, 20 ottobre 2026

Invio dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita' digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2013

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013

Modalita' di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti  medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalita'  digitali, nonche' di effettuazione del pagamento online delle  prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d),  numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante  «Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia».  (13A08392)

(GU n.243 del 16-10-2013) 

IL PRESIDENTE  DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto l'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del  decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante «Semestre europeo - prime  disposizioni urgenti per l'economia»;  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del  servizio sanitario nazionale»;  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive  modificazioni, che all'art. 3-septies, comma 2, definisce le  prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni sociali a  rilevanza sanitaria;  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante  «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15  marzo 1997, n. 59»;  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive  modificazioni, recante il Codice per la protezione dei dati  personali;  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale,  e, in particolare, gli articoli 5, 63 e 64;  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «istituzione del  ministero della salute e incremento del numero complessivo dei  Sottosegretari di Stato»;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio  2009 concernente disposizioni in materia di rilascio e di uso della  casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini;  Visto il decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011, recante  «erogazione da parte delle farmacie, di attivita' di prenotazione  delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,  pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico  del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di  assistenza specialistica ambulatoriale.»;  Visto il decreto 11 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e  delle finanze, di concerto con il Ministro della salute concernente  la verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla  compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del  sistema tessera sanitaria;  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, recante «Ulteriori  misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 28 aprile 2013, con il quale l'onorevole avvocato Gianpiero D'Alia e' stato  nominato Ministro senza portafoglio;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28  aprile 2013, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'  stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la  semplificazione;  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27  maggio 2013 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio  dei ministri al Ministro senza portafoglio, onorevole avvocato  Gianpiero D'Alia, in materia di pubblica amministrazione e  semplificazione; 

Viste le linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione per la rilevazione sistematica della customer  satisfaction tramite emoticons;  Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati  personali del 16 luglio 2009, recante «Linee guida in tema di  Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e di dossier sanitario»;  Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati  personali del 19 novembre 2009, recante «Linee guida in tema di  referti online»;  Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati  personali del 5 maggio 2011, recante «Linee guida in tema di  trattamento di dati per lo svolgimento di indagini di customer  satisfaction in ambito sanitario»;  Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in  data 29 aprile 2010 sul documento recante «Sistema CUP - Linee guida  nazionali»;  Vista l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano acquisita in  data 10 febbraio 2011 sul documento recante «il Fascicolo sanitario  elettronico - Linee guida nazionali»;  Ritenuto di definire le disposizioni necessarie per l'adozione da  parte delle aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale, di  procedure telematiche per consentire il pagamento online delle  prestazioni erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta  elettronica certificata o altre modalita' digitali, dei referti  medici, senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica;  Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali; 

Acquisita in data 7 febbraio 2013 l'intesa della Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e Bolzano;  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione e del Ministro della salute, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze; 

Decreta: 

Art. 1  Finalita' e ambito di applicazione 

1. Il presente decreto definisce le modalita' con cui le aziende  sanitarie del Servizio sanitario nazionale adottano procedure  telematiche per consentire il pagamento online delle prestazioni  erogate, nonche' la consegna, tramite web, posta elettronica  certificata e altre modalita' digitali, dei referti medici, ai sensi  dell'art. 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto-legge  13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  luglio 2011, n. 106.  2. Il presente decreto non si applica alle analisi genetiche. Per  gli accertamenti sull'HIV, resta fermo l'obbligo che l'art. 5 della  legge 5 giugno 1990, n. 135 pone a carico dell'operatore sanitario e  di ogni altro soggetto che venga a conoscenza di un caso di AIDS  ovvero di infezione di HIV di adottare ogni misura o accorgimento per  la tutela dei diritti della persona e della sua dignita'.

Art. 2  Definizioni 

1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto si intende per:  a) Referto medico: relazione scritta rilasciata dal medico sullo  stato clinico del paziente dopo un esame clinico o strumentale;  b) Reperto: risultato dell'esame clinico o strumentale  effettuato;  c) Referto digitale: rappresentazione informatica del referto  medico sottoscritta con firma elettronica qualificata o con firma  digitale.  d) Reperto digitale: rappresentazione informatica del reperto,  sottoscritta con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale  ove prevista firma autografa;  e) Copia informatica del referto digitale: documento informatico  avente contenuto identico al referto digitale da cui e' tratto con  diversa sequenza di valori binari, ai sensi dell'art. 23-bis, comma  2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice  dell'amministrazione digitale, d'ora innanzi C.A.D.;  f) Copia cartacea del referto digitale: copia su supporto  analogico del referto digitale, ai sensi dell'art. 23 del Codice  dell'amministrazione digitale;  g) Azienda sanitaria: l'azienda sanitaria del Servizio Sanitario  Nazionale;  h) Interessato / assistito / paziente: soggetto a cui si  riferisce il referto;  i) Titolare del trattamento dei dati: la persona fisica, la  persona giuridica, la pubblica amministrazione o qualsiasi altro  ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad  altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita', alle modalita'  del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi  compreso il profilo della sicurezza, ai sensi dell'art. 4, comma 1,  lettera f) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;  j) Firma digitale: la firma elettronica di cui all'art. 1, comma  1, lettera s) del CAD;  k) Firma elettronica qualificata: la firma elettronica di cui  all'art. 1, comma 1, lettera r) del CAD;  l) Firma elettronica avanzata: a) la firma elettronica di cui  all'art. 1, comma 1, lettera q-bis) del CAD;  m) Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE): l'insieme dei dati e  documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da  eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, ai  sensi dell'art. 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179. Il FSE  e' alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la  finanza pubblica, dai soggetti che prendono in cura l'assistito  nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi  socio-sanitari regionali, nonche', su richiesta del cittadino, con i  dati medici in possesso dello stesso;  n) Posta elettronica certificata (PEC): sistema di comunicazione  in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio  di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;  o) Domicilio digitale del cittadino: indirizzo di posta  elettronica certificata comunicata dal cittadino ai sensi dell'art. 4  del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179;  p) Autenticazione forte: metodo di autenticazione che richiede  l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:  "qualcosa di conosciuto", come una password o un PIN; "qualcosa di  posseduto", come una smart card oppure un token crittografico;  "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta  digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili  con appositi sensori (sistemi biometrici);  q) PAdES: formato di busta crittografica definito nella norma  ETSI TS 102 778 basata sullo standard ISO/IEC 32000 e successive  modificazioni (Deliberazione CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009 e  successive modificazioni); r) Codice dell'amministrazione digitale (CAD): il decreto  legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Art. 3  Consegna del referto in modalita' digitale 

1. L'azienda sanitaria rende disponibile all'interessato il referto  digitale o copia informatica dello stesso mediante una o piu'  modalita', di seguito indicate come "modalita' digitali di consegna"  le cui caratteristiche tecniche sono descritte nell'allegato A:  a) consegna tramite Fascicolo sanitario elettronico (FSE);  b) consegna tramite Web;  c) consegna tramite posta elettronica;  d) consegna tramite posta elettronica certificata anche presso il  domicilio digitale del cittadino;  e) consegna tramite supporto elettronico; 

2. In fase di prima applicazione, di durata comunque non superiore  a 24 mesi, l'azienda sanitaria rende disponibili in modalita'  digitale i referti, o le copie informatiche degli stessi, relativi  alle prestazioni di laboratorio, di microbiologia e di radiologia. 

3. Le modalita' digitali di consegna sono attivate previo esplicito  consenso informato dell'interessato, espresso secondo le modalita' di  cui all'art. 5. 

4. L'azienda sanitaria, ove possibile, rende disponibile anche il  reperto digitale tramite le modalita' digitali di consegna. 

5. L'azienda sanitaria puo' rendere disponibile all'interessato  servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei servizi  di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale, la  qualita' del servizio offerto, come indicato nell'allegato A. 

6. L'interessato puo' scegliere tra una o piu' modalita' digitali  di consegna tra quelle rese disponibili dall'azienda sanitaria ai  sensi del comma 1. L'interessato, in ogni momento puo' richiedere la  messa a disposizione del referto digitale attraverso diversa  modalita' digitali di consegna tra quelle offerte. 

7. Il servizio di ritiro dei referti presso la farmacia resta  disciplinato dal decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.

Art. 4  Copia cartacea del referto digitale 

1. Resta in ogni caso salvo il diritto dell'interessato di  ottenere, anche a domicilio, copia cartacea del referto digitale e,  ove opportuno, del reperto digitale, senza nuovi o maggiori oneri a  carico della finanza pubblica.  2. L'interessato puo' richiedere che la copia analogica del referto  digitale e, ove opportuno, del reperto digitale, sia munita di  contrassegno generato elettronicamente, che identifichi gli stessi in  maniera univoca su tutto il territorio nazionale.

Art. 5  Consenso dell'interessato 

1. Al fine di consentire all'interessato di esprimere scelte  consapevoli in relazione al trattamento dei propri dati personali  nell'utilizzo dei servizi di refertazione online, l'azienda  sanitaria, in qualita' di titolare del trattamento:  a) fornisce all'interessato un'idonea informativa ai sensi  dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche'  sulle caratteristiche delle modalita' digitali di consegna  disponibili;  b) acquisisce un autonomo e specifico consenso dell'interessato a  trattare i suoi dati personali, anche sanitari, relativamente alle  modalita' digitali di consegna;  c) consente la revoca in qualunque momento di tale consenso.  2. All'atto di richiesta del consenso o in ogni altro momento,  l'interessato puo' indicare una farmacia presso cui ritirare il  referto ai sensi del decreto del Ministro della salute 8 luglio 2011.
Tale richiesta puo' essere modificata o revocata in ogni momento  dall'interessato.

Art. 6  Requisiti di sicurezza per le aziende sanitarie 

1. Ferme restando le misure di sicurezza di cui al decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, per il  trattamento dei dati personali nell'ambito delle modalita' digitali  di consegna, l'azienda sanitaria, in qualita' di titolare del  trattamento dei dati, ottempera ai requisiti di sicurezza di cui  all'allegato A.

Art. 7  Pagamenti online 

1. L'azienda sanitaria consente di effettuare il pagamento online  delle prestazioni erogate, ai sensi e con le modalita' di cui  all'art. 5 del CAD e successive modificazioni.  2. Al fine di favorire la fruizione del servizio di pagamento  online delle prestazioni erogate, le aziende sanitarie adottano  procedure telematiche per il controllo delle esenzioni per patologia  o per reddito secondo le modalita' indicate all'art. 1 del decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2009.

Art. 8  Rilevazione del giudizio dei cittadini 

1. Le aziende sanitarie progettano e realizzano i servizi in rete  di cui agli articoli 3 e 7 assicurando la migliore soddisfazione  delle esigenze degli utenti, in particolare, garantendo la  completezza del procedimento, la certificazione dell'esito e  l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente. A tal fine, le  aziende sanitarie adottano strumenti idonei alla rilevazione  immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, ai sensi  dell'art. 7 del CAD e secondo le modalita' indicate nel provvedimento  del Garante per la protezione dei dati personali del 5 maggio 2011,  recante «Linee guida in tema di trattamento di dati per lo  svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito  sanitario.».

Art. 9  Clausola d'invarianza finanziaria 

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni  interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto  con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a  legislazione vigente.

Art. 10  Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno  successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.  Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di  controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana. 

Roma, 8 agosto 2013 

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 

Il Ministro per la pubblica  amministrazione e la semplificazione  D'Alia 

Il Ministro della salute  Lorenzin 

Il Ministro dell'economia e delle finanze  Saccomanni


Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2013  Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 8, foglio n. 107

Allegato A 

Il presente allegato descrive le diverse modalita' di consegna  dei referti digitali o delle copie informatiche degli stessi, i  servizi aggiuntivi che l'azienda sanitaria puo' rendere disponibili,  i formati ammessi e raccomandati per il referto digitale o per la  copia informatica dello stesso e i requisiti di sicurezza per le  aziende sanitarie. In ogni caso, deve essere garantito il rispetto  delle misure, anche di sicurezza, previste dal Garante per la  protezione dei dati personali nel provvedimento del 19 novembre 2009,  recante «Linee guida in tema di referti on line», in particolare per  quanto riguarda i servizi aggiuntivi di notifica via sms e di  designazione del medico al ritiro del referto (punto 2). 

1. SERVIZI DI REFERTAZIONE ONLINE  1.1 Consegna tramite web  Il servizio offre all'interessato la possibilita' di collegarsi  al sito Internet della azienda sanitaria al fine di visualizzare  online il referto digitale e effettuare la copia locale (download).  In questo caso devono essere adottate dall'azienda sanitaria le  seguenti cautele:  a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione  dell'interessato, quali carta di identita' elettronica (CIE), carta  nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono  l'individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi  dell'art. 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al  titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;  b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati  sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione  elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identita'  dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl -  Secure Socket Layer);  c) stabilire un limite temporale per la disponibilita' online  del referto digitale (non superiore a 45 giorni.), permettendo  comunque all'interessato, in tale intervallo di tempo, di richiedere  di oscurare dal sistema web il referto digitale.  1.2 Consegna tramite Posta elettronica  Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere il  referto digitale, o copia informatica dello stesso, alla casella di  posta elettronica da esso indicata. In questo caso devono essere  adottate dall'azienda sanitaria le seguenti cautele:  a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno  essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo  compreso nel corpo del messaggio;  b) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno  essere protetti con tecniche di cifratura e accessibili tramite una  password per l'apertura del file consegnata separatamente  all'interessato.  1.3 Consegna tramite  Posta elettronica certificata o domicilio digitale del cittadino  Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere il  referto digitale o la sua copia informatica alla casella di posta  elettronica certificata da esso indicata ovvero al proprio domicilio  digitale. In questo caso devono essere adottate dall'azienda  sanitaria le seguenti cautele:  a) il referto digitale o la sua copia informatica dovranno  essere spediti in forma di allegato a un messaggio e non come testo  compreso nel corpo del messaggio.  1.4 Consegna tramite supporto elettronico  Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere il  referto digitale o la sua copia informatica tramite apposito supporto  elettronico. Possono essere utilizzati supporti elettronici quali  memorie USB, DVD, CD, etc. Nel caso in cui il supporto venga utilizzato per consegnare all'interessato referti digitali in momenti  diversi, devono essere adottate dall'azienda sanitaria le seguenti  cautele:  a) il supporto deve essere protetto da opportune credenziali di  sicurezza (es. username e password) consegnate separatamente  all'interessato o in busta chiusa ad un suo delegato.  1.5 Consegna tramite fascicolo sanitario elettronico FSE  Il servizio offre all'interessato la possibilita' di ricevere il  referto digitale o la sua copia informatica tramite il proprio  fascicolo sanitario elettronico (FSE). In questo caso devono essere  adottate le seguenti cautele:  a) utilizzo di idonei sistemi di identificazione  dell'interessato, quali carta di identita' elettronica (CIE), carta  nazionale dei servizi (CNS), ovvero di altri strumenti che consentono  l'individuazione del soggetto che richiede il servizio, ai sensi  dell'art. 64 del CAD, fermo restando l'obbligo di garantire al  titolare di CIE o CNS di poterne fare uso;  b) utilizzo di protocolli di comunicazione sicuri, basati  sull'utilizzo di standard crittografici per la comunicazione  elettronica dei dati, con la certificazione digitale dell'identita'  dei sistemi che erogano il servizio in rete (protocolli https ssl -  Secure Socket Layer);  c) ulteriori specifiche cautele secondo quanto disposto nelle  "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di  dossiersanitario" del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione  dei dati personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma  7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge,  con modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221. 

2. SERVIZI AGGIUNTIVI  L'azienda sanitaria puo' rendere disponibile all'interessato  ulteriori servizi aggiuntivi per favorire o facilitare l'utilizzo dei  servizi di refertazione online, ovvero per migliorare, in generale,  la qualita' dei servizi offerti dalla medesima. Esempi di tali  servizi aggiuntivi sono i seguenti:  a) Servizi di notifica: permettono all'interessato di  richiedere di essere avvisato della messa a disposizione del referto  digitale attraverso l'invio di uno short message service (sms) sul  numero di telefono mobile ovvero attraverso l'invio di un messaggio  alla casella di posta elettronica indicati all'atto di adesione ai  servizi di refertazione online;  b) Servizio di inoltro dei referti digitali a un medico  designato dall'interessato: offre la possibilita' all'interessato di  richiedere la consegna del referto digitale al medico curante da esso  indicato. 

3. REFERTO DIGITALE: FORMATI AMMESSI  Il referto digitale o la sua copia informatica sono consegnati  preferibilmente in formato ISO 32000. Si raccomanda, per la firma  digitale, l'utilizzo dello standard PAdES o di altro standard  equivalente che ne favorisca l'utilizzo uniforme su tutto il  territorio nazionale.  Analoghe specifiche si applicano, ove opportuno, anche al reperto  digitale.  4. REQUISITI DI SICUREZZA PER LE AZIENDE SANITARIE  Per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi di  refertazione online, l'azienda sanitaria prevede:  a) idonei accorgimenti per la protezione dei dati registrati e  archiviati rispetto ai rischi di accesso abusivo, furto o smarrimento  parziali o integrali dei supporti di memorizzazione o dei sistemi di  elaborazione portatili o fissi (ad esempio, attraverso l'applicazione  anche parziale di tecnologie crittografiche al file system o  database, oppure tramite l'adozione di altre misure di protezione che  rendano i dati inintelligibili ai soggetti non legittimati);  b) idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli  incaricati in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento (ad es., in relazione alla possibilita' di consultazione,  modifica e integrazione dei dati);  c) separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo  stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali  trattati per scopi amministrativo-contabili;  d) apposite procedure che rendano immediatamente non  disponibili i referti digitali tramite i servizi di refertazione  online qualora l'interessato abbia comunicato il furto o lo  smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso o  altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei propri  dati personali;  e) ulteriori specifiche cautele secondo quanto disposto nelle  «Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico e di dossier  sanitario» del 16 luglio 2009 del Garante per la protezione dei dati  personali e dalle disposizioni attuative dell'art. 12, comma 7, del  decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con  modificazioni, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 2012, n. 221.  In ogni caso devono essere adottate dalle aziende sanitarie tutte  le misure di sicurezza necessarie per rispettare la disciplina in  materia di protezione dei dati personali e, in particolare, il  divieto di diffusione dei dati sanitari prescritto dall'art. 22,  comma 8, del Codice in materia di protezione dei dati personali.

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LaPrevidenza.it, 18/10/2013

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