Invalidi: l'azione giudiziaria va promossa entro 6 mesi pena la decadenza
Inps, Messaggio 17 gennaio 2005 n° 1638
Invalidi civili: articolo 42, comma 3 della legge del 24 novembre 2003, n. 326 (abolizione del ricorso amministrativo in materia di invalidità civile).
A fare data del 1/1/2005, per ottenere le prestazioni di invalidità civile l'azione giudiziaria va promossa entro sei mesi dalla comunicazione amministrativa con la quale si rifiuta la prestazione.
Peraltro viene abolito il ricorso amministrativo al Ministero del Tesoro previsto dalla precedente normativa.
(Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 19/01/2005