Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza 21 gennaio 2009, n.2437 - Avv. Valter Mrchetti - Foro di Savona
Fatto.
Una signora ricoverata nel reparto di ginecologia di un ospedale viene sottoposta ad un intervento di laparoscopia operativa , senza soluzione di continuità, a salpingectomia che determina l’asportazione della tuba sinistra della paziente.
Tesi accusatoria.
Secondo l’accusa la scelta di effettuare l’intervento di salpingectomia è stata posta in essere dal professionista sanitario senza il necessario consenso validamente prestato dalla paziente, la quale era stata informata soltanto dell’intervento di laparoscopia.
Giudici di merito.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, l’intervento demolitorio di salpingectomia è risultato essere stato una scelta corretta e obbligata, eseguita nel rispetto della lex artis e con competenza superiore alla media.
In particolare i giudici di merito, già in fase di programmazione della laparoscopia erano prevedibili l’evoluzione di tale intervento in operativo e l’elevata probabilità di asportazione della salpinge, la non opportunità dell’interruzione dell’intervento e la mancanza del pericolo di vita e, quindi del presupposto dello stato di necessità ai fini dell’acquisizione del consenso.....
(Avv. Valter Marchetti - Foro di Savona)
LaPrevidenza.it, 29/04/2009
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