venerdì, 23 ottobre 2026

Interventi urgenti per il funzionamento del sistema giudiziario

Decreto Legge 16.9.2008 n. 143

 

Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede  di  servizio  per  il  quale non sia stata proposta domanda dal magistrato,  ancorche'  egli  abbia  manifestato  il  consenso  o  la disponibilita',  e  che  determini  lo  spostamento in una delle sedi disagiate  di  cui  al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100  chilometri  dalla  sede  ove  il  magistrato presta servizio. La presente   legge  non  si  applica  alle  assegnazioni  di  sede  dei magistrati   al  termine  del tirocinio,  ai  trasferimenti  di  cui all'articolo 2,   secondo   comma,   del  regio  decreto  legislativo 31 maggio   1946,   n.   511,   e   successive  modificazioni,  e  ai trasferimenti   di   cui   all'articolo 13  del  decreto  legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

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LaPrevidenza.it, 20/09/2008

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