Intercettazioni: l’ascolto illecito è fuori dalla Costituzione
Commento di Franco Abruzzo - Presidente Ordine Giornalisti della Lombardia
In piena “spiopoli”, il Consiglio dei Ministri ha trasmesso al Paese “il segnale che ci voleva” (come ha scritto Vittorio Grevi) sotto forma di decreto legge. Cinque articoli in tutto per impedire qualsiasi utilizzazione delle intercettazioni illegali e per punire i responsabili. È strutturato così il provvedimento approvato il 22 settembre e che è entrato in vigore il giorno successivo con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
Il contenuto del dl 259/2006: immediata distruzione. È il primo articolo a stabilire (integrando l’articolo 240 Cpp) che “i documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati, salvo che costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato”. Dice il secondo comma: “L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi”. Delle operazioni di distruzione “è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse”. La lettura del verbale che dà atto dell'avvenuta distruzione, stabilisce l'articolo 2, deve essere sempre consentita....
LaPrevidenza.it, 09/10/2006