Inps, Circolare 27.1.2009 n. 11
L’articolo 1, comma 27, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007 ha disposto, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 2008, che gli aumenti di cui all’ultimo periodo del secondo comma dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, (c.d. “tetti” dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione) sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
LaPrevidenza.it, 29/01/2009
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