Cassazione civile sez. III, sentenza 9 maggio 2011 n. 10097
Con sentenza del 30 dicembre 2005 la Corte di appello di Napoli premesso: a) S.A., nel 1992, aveva convenuto in giudizio la s.r.l. Nuova Linee, la Banca Popolare di Napoli e la Previdente Assicurazioni s.p.a., in proprio e nella qualità di legale rappresentante dei figli minori, chiedendone la condanna al risarcimento per i danni conseguiti all'omicidio del proprio marito, V.L., guardia giurata dipendente dalla società Nuova Linee, commesso il (OMISSIS), alle ore 8, a (OMISSIS), da ignoti nel tentare una rapina nella fase di apertura della Banca Popolare di Napoli, il cui sistema di videoregistrazione non era attivo da alcuni giorni, alla cui vigilanza egli eccezionalmente quel giorno era stato addetto dall'Istituto Nuova Linee, benché in continuazione con quello già prestato per due notti di pattugliamento su strada - e perciò stanco, ragion per cui aveva chiesto, inutilmente, di essere esonerato - e benché egli fosse inesperto di tale servizio; 2) inoltre l'Istituto non gli aveva fornito ne fatto pervenire il giubbotto antiproiettile - circostanza accertata in base ai testi escussi - dotazione a cui detto datore di lavoro era obbligato a norma sia di contratto collettivo che intercorso con la banca, ne era rilevante che tale strumento di protezione fosse reperibile all'interno dei locali dell'Istituto ovvero della banca, ma anzi ne provava la disorganizzazione, poiché il servizio mattutino di vigilanza iniziava allorché i primi erano ancora chiusi, mentre, per i locali della seconda tale cautela protettiva era necessaria anche nella fase di apertura della banca, tant'è che allora era accaduto l'omicidio; 3) pertanto doveva esser ribadita la responsabilità solidale dell'Istituto e della banca per gravi e colpose omissioni di elementari, consolidate e generalizzate misure di sicurezza, come i suddetti obblighi contrattuali (art. 73 C.C.N.L. richiamato anche dagli artt. 5 e 19 del contratto intercorso con la Banca) del primo di fornire il giubbotto antiproiettile per garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro del dipendente, e della seconda quale committente "del contratto di appalto del servizio con l'Istituto di Vigilanza, di garantire la funzionalità dell'impianto di videoripresa quale elementare misura di sicurezza - il cui consenso si era formato, ancorché tacitamente, anche con i vigilanti sulla sua effettiva esistenza, considerato anche l'obbligo contrattuale della guardia di ispezionare la banca prima dell'accesso in essa dei dipendenti....
LaPrevidenza.it, 18/08/2011
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...