Ministero dell'Interno, Decreto 5.8.2008
Ai fini di cui all’art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n.
125, per incolumita’ pubblica si intende l’integrita’ fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attivita’ poste a difesa, nell’ambito delle comunita’ locali. Del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilita’ nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.
LaPrevidenza.it, 30/08/2008
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale