venerdì, 23 ottobre 2026

Inadempimento di uno Stato – Seconda direttiva 77/91/CEE – Artt. 29 e 42 – Società per azioni – Aumento del capitale – Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni

Corte di giustizia Ue, I^sezione, Sentenza 18.12.2008 C-338/06

 

«Inadempimento di uno Stato – Seconda direttiva 77/91/CEE – Artt. 29 e 42 – Società per azioni – Aumento del capitale – Diritto privilegiato di sottoscrizione di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni – Esclusione – Tutela degli azionisti – Parità di trattamento»

Infatti, a parere della Commissione, in caso di aumento di capitale di una società mediante emissione di nuove azioni, l’art. 159, n. 1, della LSA consente all’assemblea generale della società medesima di approvare l’esclusione del diritto di opzione di cui all’art. 158 della legge medesima, nonché di determinare liberamente il prezzo di emissione delle nuove azioni, a condizione, segnatamente, che questo sia superiore al «valore patrimoniale netto» delle azioni stesse. Orbene, ciò significherebbe consentire la fissazione del prezzo delle nuove azioni, per le quali è escluso qualsiasi diritto di opzione, ad un livello «irragionevolmente» basso. Infatti, secondo la Commissione, il «valore patrimoniale netto» di un’azione può essere considerevolmente inferiore al suo «valore di mercato», calcolato sulla base della sua quotazione in Borsa, laddove l’art. 159, n. 1, lett. c), primo comma, della LSA prevede che il «valore di mercato» di un’azione debba essere inteso quale suo «valore congruo».

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LaPrevidenza.it, 31/01/2009

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