Sentenza 28 ottobre - 9 novembre 2009, n. 42631
Con sentenza in data 4-7-2003 il Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Sorrento, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.S. in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare nei confronti della moglie e del figlio minore V., perchè estinto per prescrizione.
Con sentenza in data 13-3-2007 la Corte di Appello di Napoli, in riforma di tale sentenza, ha dichiarato l'imputato colpevole del reato ascrittogli, limitatamente alla condotta in danno del coniuge separato L.R., e lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 750,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado.
Il M., anche a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, riproponendo con un primo motivo l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice del gravame, la pronuncia di proscioglimento di primo grado era stata emessa prima della formale apertura del dibattimento e che, pertanto, la stessa, a norma dell'art. 469 c.p.p., era inappellabile....
LaPrevidenza.it, 07/01/2010
3497880035
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