Tribunale Ue, Sentenza 22.1.2009 T-316/07
«Marchio comunitario – Procedimento di nullità – Marchio comunitario denominativo easyHotel – Marchio nazionale denominativo anteriore EASYHOTEL – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi − Artt. 8, n. 1, lett. b), e 52, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 40/94 – Gratuito patrocinio – Domanda presentata dal curatore fallimentare di una società commerciale – Art. 94, n. 2, del regolamento di procedura»
Ai sensi dell’art. 94, n. 1, secondo comma, del regolamento di procedura del Tribunale il gratuito patrocinio copre, in tutto o in parte, le spese connesse all’assistenza e alla rappresentanza in giudizio dinanzi al Tribunale. Tali spese sono a carico della cassa del Tribunale. Il n. 2 aggiunge che ogni persona fisica che, in ragione della propria situazione economica, si trovi nell’incapacità totale o parziale di far fronte alle spese di cui al n. 1 ha il diritto di beneficiare del gratuito patrocinio. Da tali disposizioni risulta che una persona giuridica, come la Commercy, non può beneficiare del gratuito patrocinio. Tuttavia, nel corso dell’udienza, il rappresentante della ricorrente ha sostenuto che l’avv. B., avendo proposto ricorso in qualità di curatore nella procedura fallimentare apertasi nei confronti del patrimonio della società Commercy, doveva essere considerato il ricorrente nella presente causa. Dato che l’avv. B. è una persona fisica, avrebbe il diritto di avvalersi del gratuito patrocinio.
LaPrevidenza.it, 13/02/2009
Avvocato
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Professore Avvocato
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