martedì, 13 ottobre 2026

In tema di revoca dell'assegnazione della casa coniugale

Cassazione, Sentenza 28 aprile 2010, n. 10222

 

Con ricorso del 23.10.2003 V.G. chiedeva al Tribunale di Lecce, relativamente alla assegnazione della casa coniugale di sua esclusiva proprietà alla ex moglie M.A. ed all'obbligo di corrispondere alla medesima un assegno divorzile di L. 250.000 disposto dallo stesso Tribunale con la sentenza di divorzio n. 1456/01, la modifica delle condizioni in essa contenute, deducendo che era venuto meno il presupposto indefettibile della presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti per l'assegnazione della casa coniugale in quanto il loro unico figlio Luca, dopo la laurea in giurisprudenza, si era trasferito a Milano ove svolgeva un'attività lavorativa e che le condizioni economiche della moglie erano migliorate rispetto all'epoca della sentenza di divorzio avendo nel frattempo maturato il diritto ad una pensione di anzianità di Euro 593,00.
Si costituiva la M. che chiedeva il rigetto della domanda.
Il Tribunale, con decreto del 21.4.2004, rigettava entrambe le richieste, sostenendo, quanto alla prima (revoca dell'assegnazione della casa coniugale), che si era formato il giudicato con la pronuncia emessa in sede di divorzio e, quanto alla seconda, che non erano sopravvenuti significativi mutamenti delle condizioni economiche della beneficiaria.
Proponeva reclamo il V. ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva la M. chiedendone il rigetto, la Corte d'Appello di Lecce con decreto del 31.5.2005 revocava l'assegnazione alla M. della casa coniugale di esclusiva proprietà del V. e rigettava invece la richiesta di revoca dell'assegno divorzile.
Escludeva la Corte d'Appello che sulla assegnazione della casa coniugale si fosse formato il giudicato, ritenendo che anche in relazione a tale punto vale il principio generale della modificabilità in ogni tempo per fatti sopravvenuti, dovendosi ritenere applicabile la L. n. 898 del 1970, art. 9 a tutti i provvedimenti riguardanti la pronuncia di divorzio.
Sottolineava al riguardo che con il trasferimento a (OMISSIS) per lavoro dell'unico figlio si erano realizzate le condizioni per accogliere la richiesta di modifica.
Osservava infine che, in mancanza di un reclamo incidentale da parte della resistente, non era consentito riequilibrare la perdita economica conseguente all'obbligo

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 15/09/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
CARMELO FINOCCHIARO
mini sito

Via Carnazza, 81, 95030, Tremestieri Etneo (CT)

Telefono:

0958996835

Cellulare:

3358439786

Professione:

Consulente del Lavoro

SAMUELE VALENTE
mini sito

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Rapporti internazionali Italia - Svizzera