Cgce, Sentenza 16.7.2009 C-481/07 P
«Impugnazione – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Decisione della Commissione che respinge una denuncia nei confronti di Eurocontrol – Danno certo ed effettivo»
Con la presente impugnazione, la SELEX Sistemi Integrati SpA (in prosieguo: la «Selex») chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 agosto 2007, causa T‑186/05, SELEX Sistemi Integrati/Commissione (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con cui il Tribunale ha respinto, in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata in diritto, la domanda della ricorrente diretta al risarcimento del preteso danno subìto per effetto della decisione della Commissione delle Comunità europee del 12 febbraio 2004, con la quale era stata respinta la denuncia in cui la ricorrente medesima lamentava la violazione, da parte dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), delle disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza.
La Selex opera dal 1961 nel settore dei sistemi di gestione del traffico aereo. In data 28 ottobre 1997 presentava alla Commissione una denuncia ai sensi dell’art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli artt. [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), in cui lamentava un abuso di posizione dominante e distorsioni della concorrenza di cui l’Eurocontrol sarebbe stata responsabile.
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 10 maggio 2005, la Selex proponeva ricorso per il risarcimento del danno al fine di sentir dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Comunità ed accertare i danni, stimati in EUR 72,8 milioni, che essa avrebbe subìto per effetto della decisione della Commissione del 12 febbraio 2004, che rigettava la sua denuncia, condannare la Commissione al risarcimento di tali danni, al pagamento di interessi compensativi e moratori nonché alle spese.
A sostegno della propria domanda la Selex deduceva cinque motivi, attinenti alla violazione dell’art. 82 CE, alla violazione dei doveri di vigilanza sull’applicazione delle norme di concorrenza, alla violazione dell’obbligo di procedere ad un esame imparziale e diligente della denuncia, alla violazione dei diritti del soggetto denunciante nonché alla violazione del principio del rispetto di un termine ragionevole.
L’asserito danno sarebbe consistito, in primo luogo, nel lucro cessante derivante dall’esclusione della Selex, nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2004, dalle gare d’appalto bandite dalle amministrazioni nazionali, in secondo luogo, nei maggiori oneri in materia di ricerca e di sviluppo nonché negli investimenti finanziari sostenuti durante lo stesso periodo al fine di adeguare i propri prodotti alle specifiche tecniche stabilite dall’Eurocontrol, in terzo luogo, nei costi relativi ai servizi di consulenza e assistenza legale sostenuti nell’ambito tanto del procedimento amministrativo quanto di quello dinanzi al Tribunale nella causa T‑155/04 e, in quarto luogo, il danno morale risultante dalla lesione della propria reputazione e della propria immagine.
LaPrevidenza.it, 16/09/2009
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