domenica, 25 ottobre 2026

In tema di pagamento del premio assicurativo da parte dell’assicurato domiciliato in un altro Stato membro

Cgce, Sentenza 20.5.2010 - C - 111/09

 

«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell’assicurato domiciliato in un altro Stato membro – Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito – Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito – Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale»

Il 14 aprile 2008, la CPP avviava un’azione nei confronti dei sig. Bilas dinanzi al giudice del rinvio al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento della somma di CZK 1 755, oltre agli interessi di mora, a titolo di premio dovuto sulla base di un contratto assicurativo concluso inter partes il 30 maggio 2002.  Invitato dall’Okresní soud v Chebu a presentare le proprie osservazioni, il sig. Bilas contestava nel merito la pretesa della ČPP senza sollevare eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito.  Nella propria decisione di rinvio l’Okresní soud v Chebu rileva che dal regolamento n. 44/2001 emerge che, in difetto di tale eccezione, il giudice non può pronunciarsi sulla propria competenza giurisdizionale nella misura in cui la controversia non ricada nelle ipotesi previste agli artt. 25 e 26 del regolamento medesimo.  Il giudice a quo rileva inoltre che, nel caso in cui esso si pronunciasse sul merito senza esaminare la propria competenza giurisdizionale, la sua decisione non potrebbe essere riconosciuta ai sensi dell’art. 35 del regolamento n. 44/2001. Infatti, tale disposizione non consente di riconoscere in uno Stato membro una decisione che non sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 6 del capitolo II del regolamento stesso. Orbene, secondo l’Okresní soud v Chebu, considerato che tale giudice è stato adito senza osservare l’art. 12, n. 1, del menzionato regolamento, la sua decisione non potrà essere riconosciuta in un altro Stato membro.  Il giudice del rinvio dubita quanto alla correttezza di tale conclusione. A suo parere, o deve essergli riconosciuta la possibilità di conoscere della sua competenza giurisdizionale senza tener conto dell’art. 26 del regolamento n. 44/2001, o deve poter applicare, per quanto attiene alla sua giurisdizione, l’art. 24 del regolamento stesso, benché la possibilità di applicare tale disposizione non risulti espressamente dal tenore dell’art. 8 del regolamento medesimo.  Alla luce di tali considerazioni, l’Okresní soud v Chebu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:  Se l’art. 26 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 [del capitolo II di tale] regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.  Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento [n. 44/2001], anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 [del capitolo II di tale] regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.  Nell’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento [n. 44/2001], la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento [stesso], in una controversia in materia assicurativa».

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LaPrevidenza.it, 22/05/2010

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