Consiglio di Stato, Sentenza 29.5.2009, n. 3366
Con atto notificato il 2 aprile 2002, depositato il successivo 2 maggio, le Autorità indicate in epigrafe hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lombardia n. 894/2001, che aveva accolto il ricorso del dott. Gi. Cu. inteso all'annullamento della delibera del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in data 5 ottobre 1999 e del decreto del Ministro delle finanze in data 10 gennaio 2000, con cui era stata dichiarata la decadenza del predetto dall'incarico di Vice Presidente di Sezione della Commissione tributaria regionale della Lo. Il T.A.R., dichiarata assorbita l'analisi dei vizi procedimentali denunciati dal ricorrente, riguardanti in particolare la mancata notifica delle diffida ad interrompere l'attività incompatibile, aveva accolto il ricorso ritenendo che nella fattispecie non si erano riscontrati i caratteri di abitualità e professionalità dell'attività di consulenza in senso proprio svolta dall'interessato, come richiesto dall'art. 8, lettera i) del decreto legislativo n, 542/1992, modificato dall'art. 31 della legge n. 449/1997. Le Autorità appellanti contestano tali statuizioni affermando che l'attività del predetto, comportando anche la formazione e la redazione di bilanci, integrerebbe gli estremi della consulenza tributaria incompatibile con l'incarico ricoperto. Si è costituito il dott. Gi. Cu. che solleva eccezioni pregiudiziali di tardività e di cessazione della materia del contendere e deduce, in via tuzioristica, l'infondatezza del gravame in fatto e diritto, prospettando anche dubbi di possibile incostituzionalità della norma applicata nei suoi confronti.
LaPrevidenza.it, 08/01/2010
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