In tema di estinzione dei reati edilizi a seguito del pagamento dell’oblazione.
Corte costituzionale, 28 marzo 2008 , n. 70 - Dott. Valter Marchetti
È costituzionalmente illegittimo l'art. 32, comma 36, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella l. 24 novembre 2003 n. 326, nella parte in cui non prevede che gli effetti di cui all'art. 38, comma 2, l. 28 febbraio 1985 n. 47, si producono anche allorché, anteriormente al decorso dei 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, sia intervenuta l'attestazione di congruità da parte dell'autorità comunale dell'oblazione corrisposta, poiché con l'introduzione del requisito temporale il legislatore avrebbe irragionevolmente mutato in “elemento costitutivo della fattispecie estintiva” del reato una previsione che nel sistema del condono previsto dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 veniva a tutela di un interesse dell'amministrazione.
La Corte Costituzionale precisa invece che requisito essenziale per l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 32, comma 36, d.l. n. 269 del 2003, è solo l'integralità dell'oblazione corrisposta dall'imputato.
Tuttavia la formulazione del l'art. 32, comma 36 della richiamata legge, comporta la necessità di attendere il decorso di 36 mesi dal pagamento dell'oblazione, senza consentire al giudice di tener conto degli accertamenti effettuati dall'amministrazione anteriormente alla scadenza del suddetto termine, così da escludere che possa essere dichiarato estinto il reato prima dei trentasei mesi, pur quando il comune abbia accertato che l'oblazione versata corrisponde a quella effettivamente dovuta, ove tale accertamento sia avvenuto prima del decorso del suddetto termine: tale previsione risulta manifestamente irragionevole dal momento che, allorché l’autorità comunale abbia verificato la congruità dell’oblazione versata, il decorso di un tempo ulteriore non assolve più ad alcuna funzione ed è pertanto privo di ogni ragionevole giustificazione.
Conseguentemente, l’art. 32, comma 36, d.l. n.260 del 2003, deve ritenersi illegittimo nella parte in cui non prevede che il reato si estingua anche allorché, anteriormente al decorso di 36 mesi dal pagamento dell’oblazione, sia intervenuta l’attestazione di congruità da parte dell’autorità comunale dell’oblazione corrisposta.
(Dott. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 19/05/2008