Cgce, seconda sezione, sentenza 4.6.2009 C-109/08
A norma dell’art. 2, n. 1, della legge greca n. 3037/2002 (FEK A’ 174/30.7.2002), intitolato Divieto di uso e di installazione di giochi, l’uso di giochi elettrici, elettromeccanici ed elettronici «compresi i computer, è vietato in generale nei luoghi pubblici, come gli alberghi, i bar, le sale di qualsiasi tipo di associazione dichiarata di pubblica utilità e in qualsiasi altro luogo pubblico o privato. È altresì vietata l’installazione di tali giochi. L’art. 3 della stessa legge, intitolato «Imprese di prestazione di servizi Internet enuncia che l’installazione e la gestione di computer in locali adibiti alla prestazione di servizi Internet non sono assoggettate al divieto di cui all’art. 2. Tuttavia, è vietato l’uso di giochi su tali computer, indipendentemente dal metodo impiegato. L’inosservanza di suddetti divieti comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 4 della legge in parola nonché delle sanzioni amministrative previste dal suo art. 5. Infine, ai sensi dell’art. 9, n. 1, di questa stessa legge, le norme della medesima non pregiudicano le disposizioni della legge n. 2206/1994 né le altre disposizioni relative ai casinò.....
LaPrevidenza.it, 05/06/2009
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