Tar Lazio, Roma, Sentenza 5.7.2010 n. 22485
La società ricorrente, proprietaria di un impianto alimentato da fonti rinnovabili (biomasse allo stato liquido- olio vegetale puro), realizzato nel 2007 ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, riferisce di essere stata ammessa ad usufruire della tariffa fissa onnicomprensiva per un periodo di quindici anni, prevista dall’art. 2, comma 145, legge n. 244/2007, avendo attivato l’impianto di cui sopra per la produzione di energia elettrica mediante utilizzo delle biomasse indicate alla tabella 3, punto 6, allegata alla legge finanziaria per il 2008. Espone, ancora, la deducente di avere iniziato in data 3 febbraio 2009 la produzione di energia elettrica, a fronte della quale il Gestore dei servizi elettrici (d’ora in poi, Gse) ha iniziato a corrispondere la tariffa onnicomprensiva di € 0,22/Khw. Reclama ora, con il ricorso in epigrafe, l’annullamento del provvedimento non conosciuto nei suoi estremi, ma desumibile dalla lettura della fattura n. 9 inviata in data 8 dicembre 2009 da Gse, con cui è stata applicata la tariffa onnicomprensiva di € 0,18/Khw, prevista dal punto 8, della tabella 3 introdotta dalla legge n. 99 del 2009, e si è proceduto ad effettuare i relativi conguagli a partire dal mese di agosto 2009, data di entrata in vigore della nuova normativa. Ritenendo illegittimi gli atti con i quali si è ritenuto di applicare la nuova tabella 3 anche agli impianti già operanti prima dell’entrata in vigore della legge n. 99 del 2009, deduce la ricorrente i seguenti profili di...
LaPrevidenza.it, 07/07/2010
0823911023
3356042932
Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...