Tribunale Ue, 10.3.2009, sentenza T-68/05
Il 21 dicembre 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27). Tale direttiva prevedeva la possibilità di concedere, secondo talune modalità, aiuti di Stato, da un lato, al funzionamento e, dall’altro, alla ristrutturazione, a favore delle imprese di costruzione e di trasformazione navale (in prosieguo: i «cantieri navali») situati nella Comunità europea. Quanto agli aiuti al funzionamento che sono gli unici pertinenti nell’ambito del ricorso in esame, l’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 dispone che: «gli aiuti alla produzione a favore [dei cantieri navali] possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l’importo totale dell’aiuto accordato ad un contratto [di costruzione e di trasformazione navale] non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell’aiuto». Inoltre, in forza dell’art. 11, n. 2, lett. a), della detta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a notificare alla Commissione, prima della loro attuazione, qualsiasi regime di aiuto nuovo o già esistente contemplato dalla direttiva 90/684. Con lettere 24 maggio e 4 giugno 1991, la Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, a norma dall’art. 11, n. 2, lett. a), della direttiva 90/684, i regimi di aiuti concernenti i cantieri navali situati sul territorio tedesco e, in particolare, quelli situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca. Con decisione 13 settembre 1991, inviata alla Repubblica federale di Germania (in prosieguo: la «decisione 13 settembre 1991»), la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dei regimi di aiuti notificati. In detta decisione la Commissione ha in particolare osservato, quanto agli «aiuti alla produzione connessi ai contratti» di cui all’art. 4, n. 1, della direttiva 90/684 che, «secondo il programma di aiuti destinati a lottare contro la concorrenza, [tutti] i cantieri navali e tedeschi [potevano] beneficiare di sovvenzioni che rappresentavano il 9,5% del valore contrattuale (8,7% del valore contrattuale prima dell’aiuto), quando tali cantieri sono in concorrenza con altri cantieri di paesi nei quali sono versate sovvenzioni più elevate». La decisione 13 settembre 1991 ha sostituito la decisione che la Commissione aveva adottato con lettera 2 dicembre 1987 e che consentiva alla Repubblica federale di Germania di concedere ai cantieri navali tedeschi un aiuto destinato a lottare contro la concorrenza (Wettbewerbshilfe, in prosieguo: l’«aiuto alla competitività»). Il 20 luglio 1992 il Consiglio ha adottato la direttiva 92/68/CEE, che modifica la direttiva 90/684 (GU L 219, pag. 54). La direttiva 92/68 mirava a consentire soltanto ai cantieri navali situati sul territorio dell’ex Repubblica democratica tedesca di beneficiare di un massimale di aiuto più elevato di quello previsto dalla direttiva 90/684, e di agevolare la loro ristrutturazione, pur riducendo le capacità eccedentarie sul mercato mondiale della costruzione navale....
LaPrevidenza.it, 06/06/2009
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