marted́, 20 ottobre 2026

In materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Corte di giustizia Ue, II sezione, Sentenza 29.1.2009 C-278/07 - C-280/07

 

«Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee – Art. 3 – Recupero di una restituzione all’esportazione – Determinazione del termine di prescrizione – Irregolarità commesse prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 2988/95 – Norma sulla prescrizione rientrante nel diritto civile generale di uno Stato membro»

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se la norma sulla prescrizione quadriennale, prevista all’art. 3, n. 1, primo comma, del regolamento n. 2988/95, sia applicabile ad irregolarità commesse o terminate prima dell’entrata in vigore di tale regolamento.

25      Preliminarmente, si deve rilevare che, prima dell’adozione del regolamento n. 2988/95, il legislatore comunitario non aveva previsto alcuna norma sulla prescrizione applicabile al recupero di vantaggi percepiti indebitamente dagli operatori economici in seguito ad un’azione o ad un’omissione da loro commessa che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità o a bilanci da queste gestiti.

26      Pertanto, prima dell’adozione del regolamento n. 2988/95, le controversie relative al recupero di importi corrisposti indebitamente in forza del diritto comunitario, in mancanza di disposizioni comunitarie, dovevano essere risolte dai giudici nazionali applicando il rispettivo diritto nazionale, salvi, tuttavia, i limiti posti dal diritto comunitario, nel senso che le modalità previste dal diritto nazionale non potevano risolversi nel rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile la restituzione degli aiuti non dovuti e che l’applicazione di esso doveva avvenire in modo non discriminatorio rispetto alle procedure intese alla definizione di controversie nazionali dello stesso tipo (sentenza 19 settembre 2002, causa C 336/00, Huber, Racc. pag. I 7699, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

27      Adottando il regolamento n. 2988/95 e, in particolare, l’art. 3, n. 1, primo comma, di quest’ultimo, il legislatore comunitario ha inteso però stabilire una norma generale sulla prescrizione applicabile in materia con la quale intendeva, da una parte, definire un termine minimo applicato in tutti gli Stati membri, e, d’altra parte, rinunciare alla possibilità del recupero di somme indebitamente percepite dal bilancio comunitario dopo lo spirare di un periodo di quattro anni successivo al compimento delle irregolarità che colpiscono i pagamenti controversi.

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LaPrevidenza.it, 24/03/2009

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